M.I.T - Circ. 19/03/2020 n. 9209 - Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida ai sensi dell'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione
Prot. n. 9209
Roma, 19 marzo 2020
OGGETTO: Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida ai sensi dell'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
L'art. 103, commi 2 e 3 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 - emanato per affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - prevede che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione".
Il successivo articolo 104 stabilisce che "La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento".
Alla luce di tali disposizioni, si rende necessario riepilogare, ai fini di una univoca interpretazione ed attuazione delle norme, i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida.
a) patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020: essendo anche documenti di riconoscimento, ai sensi dell'art 35, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono prorogate di validità (ex art. 104 del d.l. 18/2020), fino al 31 agosto 2020;
b) carte di qualificazioni del conducente, e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati di validità (ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in corso di pubblicazione, e dell'art. 103, comma 3, del d.l. 18/2020) fino al 30 giugno 2020;
c) certificati di abilitazione professionale, in scadenza di validità dal 31 gennaio al 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020).
La proroga prevista dall'art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020, fino al 15 giugno 2020, si estende anche ai permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'art. 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, nonché agli attestati rilasciati ai sensi:
- dell'art. 115, comma 2, lettera a), ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t;
- dell'art. 115, comma 2, lettera b), ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dott.ssa Speranzina De Matteo
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