M.I.T. - D.D. 08/06/2020 n. 158 - Proroga dei termini di validità annuale degli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione

DECRETO DIRIGENZIALE
8 giugno 2020, prot. n. 158

 

IL DIRETTORE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore", in particolare il Capo II concernente la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti ai sensi della direttiva 2003/59/CE;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, recante "Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi", in particolare l'art. 11 concernente l'esame di idoneità per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente e l'art. 13 concernente i corsi di formazione periodica;

Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerata la necessità di prevedere una proroga del termine di validità di un anno degli attestati di frequenza dei corsi di qualificazione iniziale, stabiliti dall'art. 11, comma 7, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013;

Considerata la necessità di prevedere una proroga del termine di validità di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, prevista dall'art. 13, comma 11, lettera c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, per consentire il rinnovo di validità della stessa senza sottoporre il titolare ad esame;

Decreta:

Art. 1

Proroga del termine di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013

1. Il termine di validità annuale, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, degli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, è prorogato al 29 ottobre 2020.

Art. 2

Proroga del termine di cui all'articolo 13, comma 11, lettera c) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013

1. Ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, da cui discende l'obbligo di effettuare l'esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020.

Roma, 8 giugno 2020

Il Direttore Generale: CALCHETTI

Tags: proroghe, ministero trasporti, coronavirus, cqc

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