Min. Infrastrutture - Circ. 09/12/2021 n. 37923 - Corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica CQC - precisazioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTUTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione
Prot. n. 37923
Roma, 9 dicembre 2021
OGGETTO: Circolare protocollo 31895 del 15 ottobre 2021, recante "Nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi, di cui al DM 30 luglio 2021 e relativa disciplina transitoria - Manuale CQC 2021", come integrata dalla circolare prot. n. 33787 del 3 novembre 2021.
ULTERIORI PRECISAZIONI.
Si fa seguito alla circolare protocollo 31895 del 15 ottobre 2021, recante "Nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi, di cui al DM 30 luglio 2021 e relativa disciplina transitoria - Manuale CQC 2021", come integrata dalla circolare prot. n. 33787 del 3 novembre 2021, per rappresentare quanto segue.
Come è noto, il nuovo programma dei corsi di qualificazione iniziale, anche di integrazione, per il conseguimento di una CQC sarà applicabile ai corsi avviati a decorrere dal 3 gennaio 2022, a prescindere dalla data di comunicazione dell'avvio del corso.
Pertanto, come dispone il paragrafo 4.1.2 della circolare in oggetto, il listato nuova CQC sarà adottato per gli esami che concluderanno i corsi di qualificazione inziale, ordinari o accelerati, anche di integrazione, avviati a decorrere dal 3 gennaio 2022. Sarà altresì adottato per gli esami di revisione per scadenza della validità CQC superiore a 3 anni.
Per i corsi di qualificazione iniziale, ordinari o accelerati, anche di integrazione avviati prima della predetta data del 3 gennaio 2022, nonché per gli esami di ripristino, si continuerà invece a far riferimento al listato CQC attualmente in uso.
Peraltro si è registrata un'oggettiva impossibilità di ultimare la traduzione del listato nuova CQC nelle lingue francese e tedesco - regimi linguistici tutelati dalle norme vigenti -, in tempo utile per la predetta data.
Ne consegue che a decorrere dal 3 gennaio 2022, e fino all'implementazione del database listato nuova CQC nelle predette lingue, si procederà come segue:
- i quiz del nuovo listato CQC - che, come detto, sarà adottato per gli esami che concluderanno i corsi di qualificazione inziale, ordinari o accelerati, anche di integrazione, avviati a decorrere dalla predetta data - saranno disponibili solo nel testo in lingua italiana. Saranno altresì fruibili, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, anche con supporto audio, sempre solo in lingua italiana;
- i quiz del listato CQC attualmente in uso - che, come detto, continuerà ad essere adottato per i corsi di qualificazione iniziale, ordinari o accelerati, anche di integrazione avviati prima della predetta data del 3 gennaio 2022, nonché per gli esami di ripristino -, saranno disponibili nei testi in lingua italiana, francese e tedesca. Saranno altresì fruibili, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, anche con supporto audio, sempre solo in lingua italiana.
Pertanto la previsione di cui all'art. 6, co. 2 [1], del DM 1° giugno 2021 (GU n. 226 del 21.9.2021) recante disposizioni in materia di strumenti compensativi per candidati con diagnosi di DSA in sede di esame per il conseguimento, tra l'altro, di una CQC, potrà essere applicata soltanto nei riguardi di un candidato al conseguimento di tale abilitazione che, avendo diritto al supporto audio, ne faccia richiesta in lingua francese o tedesca.
In tal caso, come è evidente, l'esame in forma orale sarà autorizzato esclusivamente in lingua francese o tedesca.
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Ancora con riferimento alla circolare in oggetto, si dispone che nei paragrafi:
3.6.13 RILASCIO DEL DOCUMENTO COMPROVANTE IL RINNOVO DI VALIDITÀ DELL'ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC
3.6.14 RINNOVO CONTESTUALE DI PATENTE E QUALIFICAZIONE CQC
4.1.1 ISTANZA DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE CQC
le parole: "(non legalizzata)" sono sostituite dalle seguenti: "(legalizzata con le forme e nei modi di cui alla circolare Prot. n. 12278 del 15.5.2013)".
È soppressa ogni precedente disposizione in contrasto con la presente circolare.
IL DIRETTORE GENERALE
ing. Pasquale d'Anzi
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[1] Fino alla messa a disposizione dei file audio di cui al comma 1, lettera d), lo strumento compensativo ivi previsto è sostituito da esame orale, autorizzato dal direttore dell'ufficio della motorizzazione su richiesta del candidato ed espletato da funzionario dal medesimo direttore nominato, usando una scheda di quiz come traccia dell'esame orale stesso.