Min. Interno - Circ. 30/04/2020 n. 3187 - Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/3187/20/115/28

Roma, 30 aprile 2020

Oggetto: Legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 110 del 29 aprile 2020 - Suppl. Ordinario n. 16, di conversione del decreto legge "Cura Italia" del 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020. Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. Serie Generale n. 110 del 29 aprile 2020 - Suppl. Ordinario n. 16, è stata pubblicata la Legge 24 aprile 2020, n. 27 (in vigore dal 30 aprile 2020) che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (di seguito DL 18/2020).

Talune delle modificazioni introdotte in sede di conversione riguardano articoli di interesse relativi alle norme sulla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi per i quali si rende necessario fornire ulteriori precisazioni ed indirizzi operativi rispetto a quelli forniti con le circolari n. 300/A/2309/20/115/28 del 24 marzo 2020, n. 300/A/2416/20/115/28 del 27 marzo 2020 e n. 300/A/2623/20/115/28 del 2 aprile 2020.

 

1. TERMINI PROCEDIMENTALI

Con la legge di conversione è stato aggiunto il comma 1-bis all'art. 103 del DL 18/2020 secondo cui il periodo di sospensione previsto dal comma 1 fino al 15 aprile 2020 trova applicazione anche per i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali, precedentemente disciplinati dalla norma specifica di cui all'art. 10, comma 4, del DL n. 9/2020 e dai decreti attuativi che si sono succeduti [1].

Con l'entrata in vigore del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 aprile 2020), il periodo di sospensione deve essere aggiornato alla luce delle disposizioni di cui all'art. 37 del medesimo decreto che ha prorogato al 15 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020 indicato dal comma 1 dell'art. 103 del DL 18/2020. Ragioni di coerenza sistematica ed il principio della successione delle leggi nel tempo inducono a ritenere che il termine vigente del 15 maggio 2020, sia riferibile anche ai procedimenti sopraindicati i cui termini, pertanto, sono sospesi dal 23 febbraio [2] al 15 maggio 2020.

Le nuove disposizioni, alla luce della portata generale dell'art. 103, comma 1, del DL 18/2020, producono i propri effetti anche rispetto ai termini per la presentazione dei ricorsi amministrativi non espressamente previsti nel testo del richiamato comma 1-bis dell'art. 103 del DL 18/2020.

 

2. TERMINI PER IRROGARE SANZIONI EX ART. 4 DL 19/2020

Come indicato nella circolare n. 300/A/2416/20/115/28 del 27 marzo 2020, la sospensione dei termini fino al 15 aprile 2020 prevista dall'art. 103, comma 1, del DL 18/2020, comprende anche quelli del procedimento d'irrogazione delle sanzioni introdotte dall'art. 4 del DL 19/2020 per il mancato rispetto delle misure di contenimento per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché, ai sensi dell'art. 103, comma 1-bis, del DL 18/2020, anche i termini per la presentazione di scritti difensivi. Tutti i termini richiamati sono, pertanto, sospesi fino al 15 maggio 2020.

 

3. TERMINI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E DELLA PATENTE DI GUIDA

Come indicato nella circolare n. 300/A/2623/20/115/28 del 2 aprile 2020, la sospensione dei termini di cui all'art. 103, comma 1 del DL 18/2020 comprende anche i termini per la comunicazione dei dati personali e della patente del conducente del veicolo di cui all'art. 126-bis CdS, e per ottemperare all'invito di presentarsi all'ufficio di polizia per fornire informazioni o esibire documenti di cui all'art. 180, comma 8, del medesimo codice. Anche tali termini sono adesso sospesi fino al 15 maggio 2020.

 

4. PROROGA DI VALIDITÀ DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI O ALTRI TITOLI ABILITATIVI O ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA.

Come indicato nella circolare n. 300/A/2309/20/115/28 del 24 marzo 2020, l'art. 103, comma 2, del DL 18/2020 aveva prorogato la validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, dei quali era stato fornito un elenco a titolo esemplificativo. Per effetto della modifica in sede di conversione del richiamato comma 2 dell'art. 103, la previsione è stata estesa agli atti con scadenza sino al 31 luglio 2020 [3]. Inoltre, l'efficacia della validità degli stessi, è stata prorogata sino ai novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza [4].

 Pertanto, gli atti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità sino al 29 ottobre 2020, fatte salve eventuali future modifiche.

 

5. SCADENZA DI VALIDITÀ DELLA PATENTE DI GUIDA

L'art. 104 del DL 18/2020 relativo alla validità dei documenti di riconoscimento e di identità, tra i quali ricade anche la patente di guida, ha subito una modifica in sede di conversione, attraverso la quale è stato precisato che la proroga al 31 agosto 2020 produce i suoi effetti solo per i documenti con scadenza dal 31 gennaio 2020, come peraltro era stato indicato nella circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 0009209 del 19 marzo 2020.

 

6. PROROGA DEI TERMINI NEL SETTORE ASSICURATIVO

Come indicato nella circolare n. 300/A/2309/20/115/28 del 24 marzo 2020, l'art. 125 del DL 18/2020 ha previsto che fino al 31 luglio 2020, il periodo entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere la garanzia prestata con il contratto assicurativo scaduto e non ancora rinnovato, è portato a 30 giorni [5]. Tale previsione produceva i propri effetti per le polizze scadute e non ancora rinnovate dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020 (vale a dire dalla data del 17 marzo 2020) sino al 31 luglio 2020.

Per effetto della modifica in sede di conversione del richiamato art. 125 del DL 18/2020, tale previsione trova, invece, applicazione per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020. Pertanto, la copertura assicurativa deve intendersi valida fino ai successivi 30 giorni dalla sua scadenza anche per tutti i contratti che risultavano scaduti e non rinnovati nel periodo ricompreso tra il 21 febbraio 2020 e il 16 marzo 2020. Ciò per quanto riguarda gli effetti che tale previsione produce per le eventuali violazioni di cui all'art. 193 del Codice della Strada, accertate nel periodo ricompreso tra il 21 febbraio 2020 ed il 16 marzo 2020.

Si precisa, inoltre, che la proroga della copertura assicurativa sino a 30 giorni, trattandosi di un'estensione della garanzia applicabile ai soli contratti scaduti, non potrà trovare applicazione ai contratti per i quali sia stata richiesta la sospensione di validità [6].

Per effetto di tali disposizioni, su tutto il territorio nazionale, fino al 31 luglio 2020, è consentita la circolazione di un veicolo con la polizza assicurativa scaduta fino a 30 giorni successivi alla sua validità.

Per effetto della citata previsione, fino al 31 luglio 2020, diviene inapplicabile la disposizione del comma 3, primo periodo, dell'art. 193 CdS secondo cui, in caso di circolazione con assicurazione scaduta, vi è la possibilità di ridurre alla metà la sanzioni amministrativa pecuniaria quando l'assicurazione del veicolo sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. Tale termine, infatti, che è di 15 giorni, resta superato ed assorbito nella possibilità di non applicare sanzioni per 30 giorni successivi alla scadenza.

 

7. NOTIFICA DEGLI ATTI E DEI VERBALI A MEZZO POSTA

L'art. 108 del DL 18/2020, come modificato in sede di conversione, ha fornito nuove indicazioni circa le modalità di effettuazione dell'attività di notificazione degli atti giudiziari e dei verbali di contestazione di illeciti stradali a mezzo posta, ai sensi della L. 890/82 e dell'art. 201 CdS, stabilendo che, dal 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione), per effettuarla, si seguiranno di nuovo le procedure ordinarie dettata della stessa L. 890/82 anziché quelle dettate dal comma 1 dello stesso art. 108 del DL 18/2020.

La norma ha stabilito, inoltre, che per gli atti o i verbali depositati presso gli uffici postali e non ritirati dagli interessati nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 30 aprile 2020 la compiuta giacenza, ai sensi dell'art. 8 della L 890/82, inizi a decorrere dal 30 aprile 2020. Di conseguenza, per tutti questi atti, la notifica deve intendersi validamente effettuata alla data del 10 maggio. Tuttavia, ai fini dell'adempimento degli obblighi o dell'esercizio delle facoltà concesse al destinatario dei predetti atti, va considerata la sospensione dei procedimenti e degli obblighi correlati di cui all'art. 103, commi 1 e I­ bis, del citato DL 18/2020 (dal 23 febbraio al 15 maggio). Pertanto, anche per gli atti o i verbali sopraindicati, che sono da considerare notificati per compiuta giacenza dal 10 maggio, gli effetti per i destinatari iniziano a decorrere comunque dal 15 maggio 2020.

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Forgione

_____

[1] DPCM 9 marzo 2020 che avevano prorogato il periodo di sospensione ivi indicato al 3 aprile 2020 e DPCM 1 aprile 2020 che l'aveva ulteriormente prorogato al 13 aprile 2020.

[2] La data del 23 febbraio 2020 era indicata come dies a quo della sospensione dei termini per tutto il territorio nazionale dal DPCM 10 marzo 2020. Per i Comuni della zona rossa come individuati dal DPCM 8.3.2020, il termine decorre dal giorno 22 febbraio. I residenti o aventi sede in tutti gli altri comuni d'Italia, i cui atti erano in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 10 marzo, devono essere rimessi in termini.

[3] Prima della conversione del DL 18/2020, la proroga della validità riguardava gli atti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020.

[4] Al momento, e salvo future modifiche, il termine dello stato di emergenza, dichiarato per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, corrisponde al 31 luglio 2020.

[5] Trattasi del cosiddetto "periodo di comporto" fissato in quindici giorni, previsti dall'art. 170-bis, comma 1, del Codice delle assicurazioni private di cui al D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

[6] Nella circostanza, si precisa che in sede di conversione del DL 18/2020, è stato introdotto il comma 2- bis dell'art. 125, il quale prevede che i contratti di assicurazione dei veicoli possano essere sospesi a richiesta dell'interessato per il periodo richiesto dal contraente stesso e comunque sino al 31 luglio 2020.

Tags: ministero interno, coronavirus

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