Min. Interno - Circ. 05/06/2020 n. 3977 - Rinnovo o proroga di certificati, licenze e autorizzazioni e rinvio attività formative - MODIFICATA

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/3977/20/115/28

Roma, 5 giugno 2020

OGGETTO: Emergenza COVID-19. Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento e del Consiglio del 25 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 165 del 27 maggio 2020, in vigore dal 4 giugno 2020, recante "misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti"

 

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 165 del 27 maggio 2020, è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2020/698 (di seguito solo Regolamento), in vigore dal 4 giugno 2020, con il quale sono state adottate misure specifiche e temporanee applicabili al rinnovo e alla proroga del periodo di validità di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, nonché al rinvio di determinate verifiche e attività di formazione e addestramento periodiche nei settori dei trasporti stradali, ferroviari e per vie navigabili interne e della sicurezza marittima, in risposta alle circostanze straordinarie venutesi a creare con l'epidemia di Covid-19.

Il Regolamento, la cui efficacia è di diretta applicazione negli Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'art. 288 del trattato sul funzionamento dell'UE, deve essere coordinato con le norme italiane che hanno, in modo analogo, previsto la sospensione dei termini di scadenza correlati alla circolazione stradale. Si ritiene, pertanto, opportuno fornire, in modo tempestivo, un indirizzo operativo che possa garantire la loro corretta ed uniforme applicazione.

Preliminarmente, occorre sottolineare che le disposizioni introdotte dal citato Regolamento hanno efficacia per tutti i veicoli immatricolati nell'Unione europea e per tutti i certificati, licenze e autorizzazioni rilasciate da un paese membro dell'UE.

Norme più favorevoli o più limitative relative alle proroghe di validità di documenti dei conducenti o dei veicoli rispetto a quelle contenute nel Regolamento mantengono la propria validità e producono i propri effetti solo sui veicoli o sui conducenti dello Stato che li ha adottati. Ove tali provvedimenti nazionali vengano autorizzati dalla Commissione europea e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, le proroghe ulteriori, più favorevoli rispetto a quelle generali, per veicoli e conducenti di quello Stato, devono essere considerate valide anche per tutti gli altri Stati membri per la circolazione sul proprio territorio nazionale.

 

1 Proroga dei termini di scadenza della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)

Secondo l'art. 2 del Regolamento, il termine di scadenza di validità del codice armonizzato "95" apposto sulla patente di guida o sulla carta di qualificazione del conducente (CQC), scaduta o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, è prorogato per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza indicata su ciascun documento.

Pertanto, su tutto il territorio dell'UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell'UE con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio al 31 agosto 2020 è prorogata di sette mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione.

Per quanto riguarda, invece, le CQC rilasciate in Italia, occorre coordinare le norme del regolamento con quella prevista dall'art. 103, comma 2, del decreto legge 18/2020, per effetto della quale, le carte di qualificazione del conducente, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza che, al momento, corrisponde al 29 ottobre 2020.

Pertanto, per le CQC rilasciate in Italia occorre distinguere:

  • se hanno scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio [1] al 29 marzo 2020, sono valide, per il solo territorio italiano, sino al 29 ottobre 2020 (salvo ulteriori proroghe connesse al protrarsi dell'emergenza), secondo le disposizioni più favorevoli del DL 18/2020, mentre sul territorio degli Paesi dell'UE, fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;
  • se hanno scadenza compresa nel periodo dal 30 marzo 2020 al 31 agosto 2020, la proroga di validità di sette mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento si applica, oltre che a tutti gli altri Stati membri, anche al territorio nazionale in quanto il termine ultimo sarà successivo alla data del 29 ottobre 2020.

 

2 Proroga della validità della patente di guida

(L'art. 3 del Regolamento ha previsto che la validità delle patenti di guida, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, si considera prorogata per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza su di esse indicata.

La norma in esame inserisce una disposizione più favorevole rispetto a quella italiana secondo cui le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020 sono prorogate di validità fino al 31 agosto 2020.

Pertanto, i titolari di patente di guida italiana scaduta dal 1° febbraio 2020 o in scadenza fino al 31 agosto 2020 possono circolare su tutto il territorio dell'UE fino ai sette mesi successivi alla data di scadenza. Invece, i titolari di patente di guida italiana con scadenza il 31 gennaio 2020, rimanendo quest'ultima fuori dall'ambito di applicazione della norma europea, per la sola circolazione sul territorio nazionale possono fruire solo della proroga prevista dall'art. 104, comma 1, del DL 18/2020, che ha esteso il termine di validità del documento di guida sino al 31 agosto 2020.) (Il punto 2 è stato sostituito dalle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno n. 5457 del 03/08/2020)

 

3 Ispezione periodica dei tachigrafi

L'art. 4, paragrafo 1, del Regolamento ha previsto che l'ispezione biennale alla quale devono essere sottoposti i tachigrafi che avrebbe dovuto o deve effettuarsi tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, si potrà eseguire entro sei mesi successivi alla data prevista. La norma vale per tutti i veicoli immatricolati nell'UE e consente di circolare, senza aver effettuato la predetta visita, per tutto il territorio dell'Unione europea, Italia compresa.

 

4 Validità carta del conducente per l'utilizzo dei tachigrafi

L'art. 4, paragrafo 2, del Regolamento ha previsto che i titolari della carta del conducente da utilizzare sui tachigrafi per l'attività di trasporto su strada, che ne chiedono il rinnovo per scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, devono poter ottenere il rilascio della nuova carta entro due mesi dalla richiesta. Nelle more del rilascio, per espresso richiamo dell'art. 35, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 165/2014, il conducente è ammesso alla circolazione provvedendo alle annotazioni manuali dell'attività svolta come previsto nell'ipotesi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta. Tale facoltà è concessa a condizione che il conducente possa dimostrare di aver richiesto il rinnovo della carta al più tardi entro quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta.

L'articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento prevede, inoltre, che i titolari di carta del conducente che non può essere utilizzata (per cattivo funzionamento, per averne subito il furto o per averla smarrita) e che ne abbiano richiesto la sostituzione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, devono poter ottenere il rilascio della carta sostitutiva entro due mesi dalla richiesta.

Fino al rilascio della nuova carta, sono autorizzati a circolare a condizione che possano dimostrare di aver richiesto la sostituzione e che abbiano restituito la carta all'autorità competente se danneggiata o non correttamente funzionante. Anche in questo caso il conducente dovrà provvedere alle annotazioni manuali dell'attività svolta.

 

5 Proroga dei termini di scadenza per la revisione dei veicoli a motore

L'art. 5 del Regolamento si occupa dei termini per effettuare la revisione periodica di tutti i veicoli a motore appartenenti alle categorie M, N, O3, O4 e T5 [2] stabilendo che la validità delle revisioni scadute nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, si considera prorogata per un periodo di sette mesi successivi alla scadenza.

Pertanto, i veicoli appartenenti alle categorie sopraindicate, immatricolati in un Paese dell'Unione europea, il cui termine per la sottoposizione a revisione è scaduto nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, beneficiano della proroga prevista dal Regolamento potendo, quindi, circolare sul territorio dell'Unione europea per i sette mesi successivi alla scadenza prevista dalla legislazione nazionale del Paese di immatricolazione.

Per quanto riguarda i veicoli immatricolati in Italia, la disciplina descritta deve essere coordinata con la norma di cui all'art. 92, comma 4, del decreto legge 18/2020, per effetto della quale i veicoli i cui termini per essere sottoposti a revisione scadono entro il 31 luglio 2020 sono autorizzati a circolare sino al 31 ottobre 2020. Tale norma, a differenza di quella europea, non ha previsto un dies a quo per i termini di scadenza entro i quali i veicoli dovevano essere sottoposti a revisione, e, quindi, produce i propri effetti soltanto per la circolazione sul territorio nazionale di tutti i veicoli immatricolati in Italia che alla data di entrata in vigore del decreto legge 18/2020 (17 marzo 2020) non erano stati sottoposti a revisione (anche da molto tempo). Per tali veicoli, la norma europea non può determinare un diverso trattamento.

Sempre con riferimento ai veicoli immatricolati in Italia, ai fini del computo della effettiva data di scadenza della revisione occorre considerare che sul documento di circolazione potrebbe non essere riportata la data di scadenza entro la quale deve essere eseguita la revisione successiva che, come noto, deve essere effettuata entro la fine del mese in cui il termine per la revisione è scaduto, sulla base della periodicità della verifica tecnica prevista per ciascuna categoria di veicolo (4 anni dall'immatricolazione e ogni 2 anni - oppure annualmente per alcune categorie di veicoli - per le revisioni successive).

Pertanto, relativamente ai veicoli immatricolati in Italia, per effetto del coordinamento della norma italiana con quella europea si potranno avere le seguenti situazioni:

  • se la revisione è scaduta prima del mese di febbraio 2020, possono circolare sul solo territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la revisione periodica o annuale;
  • se la revisione è scaduta nel mese di febbraio (29 febbraio 2020), possono circolare sul territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 e sul territorio degli altri Paesi dell'UE sino al 30 settembre 2020;
  • se la revisione scade nel periodo compreso tra il 31 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, possono circolare sul territorio dei paesi dell'UE (compresa l'Italia) per i sette mesi successivi alla scadenza prevista dalle norme vigenti in Italia [3];
  • i veicoli appartenenti alle categorie L, O1 e O2, immatricolati in Italia, la cui revisione è scaduta o scadrà entro il 31 luglio 2020, essendo esclusi dall'applicazione delle proroghe contenute nel Regolamento, possono circolare solo sul territorio nazionale fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la prevista revisione.

Le proroghe sopraindicate trovano applicazione con riguardo ai veicoli che devono effettuare la revisione o che siano già stati sottoposti a revisione con esito "ripetere" (a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate).

Riguarda ogni tipo di revisione, annuale e periodica, ordinaria e straordinaria, da effettuare presso gli UMC (Ufficio motorizzazione civile) o presso le officine autorizzate private.

 

6 Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1072/2009

L'art. 7 del Regolamento ha previsto che la validità delle licenze comunitarie per i trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi effettuati nel territorio dell'Unione europea, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sei mesi. Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo. La medesima disposizione è stata introdotta anche per l'attestato del conducente rilasciato alle imprese di trasporto che assumono conducenti che non sono cittadini di uno Stato membro.

 

7 Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1073/2009

L'art. 8 del regolamento ha previsto che la validità delle licenze comunitarie per i trasporti internazionali di passeggeri effettuati con autobus nel territorio dell'Unione europea, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, si considera prorogata per un periodo di sei mesi. Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo.

 

8 Altre proroghe dei termini

Per quanto non espressamente previsto nel Regolamento, riguardo alla proroga di validità dei documenti dei conducenti rilasciati in Italia o dei veicoli immatricolati in Italia, per la circolazione sul territorio nazionale, continuano a trovare applicazione le deroghe introdotte dal decreto legge 18/2020, per le quali si rimanda al contenuto delle circolari in materia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [4].

* * *

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale

IL DIRETTORE CENTRALE
Forgione

___

[1] Il termine del 1° febbraio è anticipato al 31 gennaio per i titolari di CQC rilasciata in Italia che circolano sul territorio nazionale.

[2] Rimangono esclusi i veicoli appartenenti alle categorie L, O1, e O2 che, pertanto, se immatricolati in Italia, possono circolare solo sul territorio nazionale usufruendo delle proroghe previste dall'art. 92, comma 4, del DL 18/2020.

[3] A titolo esemplificativo, un veicolo immatricolato in Italia il cui termine per l'effettuazione della visita di revisione è scaduto nel mese di marzo, potrà circolare su tutto il territorio dell'UE sino al 31 ottobre 2020; se scaduto nel mese di aprile 2020, potrà circolare su tutto il territorio dell'UE sino al 30 novembre 2020; se scaduto nel mese di maggio 2020, potrà circolare su tutto il territorio dell'UE sino al 31 dicembre 2020, e cosi via.

[4] Si vedano le circolari n. 300/A/2752/20/115/28 del 9.04.2020, n. 300/A/3295/20/109/41 del 8.05.2020, n. 300/A/3302/20/109/29 del 8.05.2020, n. 300/A/3350/20/115/28 del 11.05.2020.

 

Tags: proroghe, ministero interno, coronavirus

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