Min. Interno - Circ. 31/03/2020 n. 3880 - COVID-19 - Art. 4 concernente il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni delle misure per il contenimento dell'epidemia

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Ufficio per l'Amministrazione Generale

Prot. n. 557/PAS/U/003880/12900/A/18/1

Roma, 31 marzo 2020

Oggetto: D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"- Art. 4 concernente il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni delle misure per il contenimento dell'epidemia.

 

Seguito:

a) f.n. 15350/117(2)/Uff.III-Prot.Civ. n. 0018824 del 26/03/2020

b) f.n. 15350/117(2)/Uff.III-Prot.Civ. n. 0019045 del 27/03/2020

c) f.n. 555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1602/20 del 26/03/2020

d) f.n. 300/A/2416/20/115/28 del 27/03/2020

e) f.n. 300/A/2417/201115/28 del 28/03/2020

f) f.n. 15350/117(2)/Uff.III-Prot.Civ. n. 0019440 del 29/03/2020

 

Con le direttive del Gabinetto e le circolari indicate a seguito, sono state rassegnate le prime indicazioni per l'applicazione del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 che ha ridisegnato la cornice sulla base della quale vengono adottate le misure di contenimento della diffusione del COVID-19.

Gli atti di indirizzo forniscono anche indicazioni per l'applicazione delle disposizioni di carattere sanzionatorio, racchiuse nell'art. 4 del decreto-legge che, in sostanza, introduce due elementi di novità.

Il primo di essi è rappresentato dalla modifica dell'art. 260 del T.U. delle Leggi sanitarie di cui al R.D. 24 luglio 1934, n. 1265, a titolo del quale - salvo che il fatto non sia punito ai sensi dell'art. 452 c.p. o di più grave reato - vengono ad essere sanzionate le violazioni del divieto assoluto di allontanamento dall'abitazione durante il periodo di quarantena da parte dei soggetti risultati positivi al COVID-19.

Il secondo tratto innovativo consiste nella previsione di una specifica figura di illecito amministrativo che punisce le violazioni delle misure di contenimento elencate all'art. 1 del decreto-legge e individuate con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della Salute, ovvero delle Regioni.

L'art. 4, comma 1, del decreto legge punisce tali inosservanze con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, che deve essere accertata secondo il procedimento regolato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo le integrazioni riguardanti il pagamento delle sanzioni in misura ridotta stabilite dall'art. 202, commi 1, 2 e 2.1, del Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

La disposizione prevede, inoltre, alcune ulteriori caratterizzazioni in ragione delle modalità con le quali viene commesso il fatto.

A parte l'aggravamento della sanzione previsto per il fatto commesso con l'uso di un veicolo, per i profili di più diretta competenza delle Divisioni P.A.S./P.A.S.I. dipendenti dalle SS.LL., appare d'interesse la previsione del comma 2.

La norma prevede che le violazioni delle misure stabilite dall'art. 1, comma 2, lett. i), m), p), u), v), z) e aa), del D.L. n. 19/2020 - che impongono la sospensione o altre limitazioni delle attività degli esercizi, pubblici, degli esercizi commerciali o di altre imprese, nei settori produttivi e dei servizi siano punite anche con la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività per un periodo compreso da cinque a trenta giorni.

Al fine di garantire l'efficace applicazione di tale sanzione, l'art. 4, comma 4, del decreto­legge attribuisce agli agenti accertatori un mirato potere cautelare che deve essere azionato nel momento in cui viene rilevata l'infrazione.

La misura consiste nella chiusura provvisoria dell'esercizio o dell'attività economica - disposta dal personale procedente - per un periodo non superiore a cinque giorni.

Si sottolinea che presupposto per l'applicazione del provvedimento è la sussistenza della necessità di impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione.

Si ricorda che l'Autorità competente ad irrogare la sanzione ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/1981 si identifica:

a) nel Prefetto, laddove siano state violate le misure di contenimento stabilite con i provvedimenti individuati dall'art. 2, commi 1 e 2, del decreto-legge;

b) negli altri casi, nelle Autorità che hanno adottato i provvedimenti recanti le misure di contenimento che sono state violate.

In questo contesto, è altresì utile richiamare l'attenzione sul fatto che i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 4 in commento restano sospesi fino al 15 aprile p.v., per effetto di quanto disposto dall'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Circa il quantum della sanzione, si segnala che sono previsti aggravamenti di pena nel caso di reiterazione della violazione delle misure di contenimento punite ai sensi dell'art. 4 del decreto­legge in parola.

Premesso che i presupposti perché si possa dire configurata la condizione della reiterazione sono stabiliti dall'art. 8-bis della legge n. 689/1981, va evidenziato come, in simili ipotesi, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata, mentre la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività deve essere applicata sempre nel massimo (art. 4, comma 5, D.L. n. 19/2020).

Ciò posto, proseguendo nell'attività di supporto sviluppata con la circolare sub d), si porta a conoscenza che, nell'intento di agevolare le attività di controllo destinate ad essere svolte nell'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa di sicurezza, di competenza delle Forze di polizia, e delle funzioni di polizia amministrativa e commerciale svolte dai Comuni, attraverso i dipendenti Corpi e Servizi di Polizia municipale, è stato predisposto l'allegato modello di verbale di contestazione delle violazioni amministrative.

Tale modello potrà essere utilizzato in occasione delle verifiche che saranno svolte presso i diversi siti dove si svolgono le attività economiche sottoposte alle limitazioni imposte dai provvedimenti adottati, con la forma dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione del ripetuto art. 2 del decreto-legge n. 19/2020.

Si segnala che il modulo prevede che, in attuazione delle indicazioni formulate dal Gabinetto, le somme da versare a titolo di pagamento in misura ridotta; per le violazioni i cui proventi sono destinati allo Stato, siano corrisposte con bonifico bancario sul Capo XIV Capitolo 3560 "Entrate eventuali e diversi concernenti il Ministero dell'Interno", PG 6 "Altre entrate di carattere straordinario", IBAN IT12A0100003245350014356006 intestato alla Tesoreria Centrale di Roma.

Si sottolinea ancora che gli agenti accertatori dovranno riportare nel verbale, nella parte dedicata alla causale, il numero e la data del verbale stesso e la Provincia.

Resta inteso che il modulo potrà essere utilizzato anche per l'accertamento delle violazioni dei provvedimenti adottati dalle Regioni ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 19/2020.

In tal caso, però, il modulo dovrà essere integrato con l'indicazione delle relative disposizioni violate, delle modalità di pagamento fissate a livello regionale o locale e dell'Autorità competente all'irrogazione della sanzione.

Ciò premesso, nel confidare nella consueta fattiva collaborazione, si sottolinea l'utilità che il modulo allegato al presente atto di indirizzo sia partecipato dai Sig.ri Prefetti, che leggono per conoscenza, nelle forme ritenute più opportune, ai Comuni delle rispettive Province.

Si assicura che - come sempre - l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento o contributo ritenuto utile.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Gambacurta

 

Tags: ministero interno, coronavirus, violazioni coronavirus

Stampa Email

Documenti correlati

  1. News
  2. Approfondimenti
  3. Normativa
  4. Giurisprudenza
  5. Prassi
  6. Quesiti
  7. Articoli