Min. Interno - Circ. 18/03/2020 n. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ. - Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

MINISTERO DELL'INTERNO
GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. n. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ.

Roma, 18 marzo 2020

Oggetto: Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

 

Come noto, nella Gazzetta Ufficiale, Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020, è stato pubblicato il decreto legge 17 marzo 2020, n.18 con il quale sono state introdotte misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica in atto.

Il provvedimento, in particolare, implementa le risorse necessarie per fronteggiare l'emergenza, rafforzando la dotazione di personale, strumenti e mezzi del sistema sanitario, della protezione civile e delle forze di polizia.

Il decreto consta di 127 articoli e si suddivide in 5 titoli.

Il Titolo I reca disposizioni per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in termini di risorse finanziarie e umane nonché delle reti di assistenza territoriale. In tale contesto, si evidenzia la previsione contenuta nell'art. 6, sulla requisizione in uso o in proprietà, che mira a garantire la disponibilità di beni, mobili e immobili, indispensabili per fronteggiare l'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.

Il Titolo II contiene misure finalizzate ad assicurare un sostegno a tutti i lavoratori, con norme speciali in tema di ammortizzatori sociali e di riduzione dell'orario di lavoro.

Il Titolo III introduce misure di sostegno finanziario alle imprese al fine di garantire alle stesse la necessaria liquidità per far fronte all'emergenza.

Il Titolo IV reca disposizioni in materia fiscale, prevedendo, tra l'altro, per i settori più colpiti, la sospensione dei versamenti o il differimento delle scadenze. Sono previsti, altresì, incentivi e contributi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Da ultimo, nel Titolo V, sono previste, per numerosi ambiti applicativi, ulteriori misure ritenute necessarie per fronteggiare l'emergenza. In tale contesto si evidenziano le disposizioni indicate all'art. 74 che riguardano la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.

Nell'illustrare, di seguito, una panoramica delle principali disposizioni d'interesse per questa Amministrazione, si fa presente che i singoli Dipartimenti di questo Ministero provvederanno successivamente ad emanare indicazioni di maggior carattere operativo sugli argomenti di specifica rispettiva competenza.

* * *

Si richiama in primo luogo l'attenzione sulla disposizione di cui al primo comma dell'art. 6 del decreto-legge, ai sensi del quale il Capo del Dipartimento della protezione civile, fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, può disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Lo stesso art. 6, ai commi 7 e 8, ha previsto e disciplinato il potere dei Prefetti di disporre con proprio decreto, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili con analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

In favore dei proprietari dei beni immobili oggetto di apprensione è prevista la corresponsione di una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione, da liquidarsi con decreto prefettizio, secondo gli importi (da determinarsi avvalendosi dell'Agenzia delle Entrate) e con le modalità procedimentali specificate nella suddetta disposizione normativa.

Nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla norma in parola, i Sigg.ri Prefetti avranno cura di assumere un costante raccordo con le altre Autorità competenti, attivando altresì il consueto flusso informativo con questo Ufficio di Gabinetto.

Sempre nell'ambito delle misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale, di cui al Titolo I, l'art. 12, comma 2, per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e garantire i livelli essenziali di assistenza, prevede la possibilità di trattenere in servizio il personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza.

Fra le disposizioni del Titolo II, recante una serie di norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori, l'art. 25, comma 1, contiene le misure che sono applicabili ai genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico. Lo stesso articolo, al comma 3, estende al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica, il riconoscimento nel limite massimo complessivo di 1000 euro del bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età.

All'interno del Titolo V, l'art. 73, comma 1, perseguendo finalità di semplificazione del funzionamento degli organi collegiali, è volto a consentire, fino alla cessazione dello stato di emergenza in atto, che i consigli comunali, delle province e delle città metropolitane, nonché le giunte comunali possano riunirsi in videoconferenza, ancorché quest'ultima modalità non risulti specificamente disciplinata negli statuti e/o nei relativi regolamenti interni sul funzionamento dei predetti organi.

La modalità "da remoto" di convocazione e di svolgimento delle sedute dovrà, tuttavia, garantire il rispetto di alcuni criteri - determinati dal presidente del consiglio dell'organo collegiale, ove previsto, o dal sindaco - volti ad assicurare la certezza del numero dei partecipanti ai fini del conteggio dei quorum c.d. strutturali e funzionali e la pubblicità delle riunioni stesse.

Dovrà, altresì, essere garantito ai segretari comunali e degli enti di secondo livello lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali, di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a garanzia della validità e dell'efficacia degli atti adottati e/o deliberati dai predetti organi collegiali.

Rilevanti misure sono introdotte, dall'art. 74, commi 1 e 2, per la funzionalità delle Forze di polizia e delle Forze armate, consistenti in autorizzazioni di spesa per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e per gli altri oneri connessi all'impiego del personale, per la sanificazione e disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso, nonché per assicurare al personale impiegato l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento.

Al fine di garantire lo svolgimento dei compiti demandati al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, lo stesso art. 74, al comma 3 prevede autorizzazioni di spesa per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, per i richiami del personale volontario, per attrezzature e materiali dei nuclei specialisti per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio, nonché per l'acquisto di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile.

Autorizzazioni di spesa sono, altresì, dettate dal comma 4, in favore del Ministero dell'Interno, anche nell'articolazione territoriale delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, oltre che per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, per spese di personale da inviare in missione, per spese sanitarie, pulizia e acquisto di dispositivi di protezione individuale, nonché per l'acquisto di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile.

Un'espressa autorizzazione di spesa è inoltre contemplata dal comma 5, al fine di assicurare, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione della pubblica sicurezza, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dell'amministrazione civile dell'Interno di cui all'art. 3, comma 2, lettere a) e b) della legge 1 aprile 1981, n.121.

Il comma 6 dispone, in via straordinaria, la riduzione da due anni a un anno del corso di formazione iniziale della carriera prefettizia avviato a seguito del concorso pubblico indetto con decreto ministeriale 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami, n.49 del 30 giugno 2017, attualmente in corso di svolgimento.

Fra le altre disposizioni, di rilievo l'art.75, volto a favorire l'applicazione e lo sviluppo del lavoro agile, e più in generale la diffusione di servizi in rete e l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese.

In tale ottica, la norma prevede la semplificazione delle procedure di acquisto di servizi informatici in cloud, consentendo alle amministrazioni aggiudicatrici il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e alla stipula del contratto previa acquisizione di un'autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei necessari requisiti, restando comunque ferma la preventiva verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.

Si richiama inoltre l'attenzione sulla disposizione dell'articolo 81, in base al quale il referendum costituzionale, inizialmente indetto con D.P.R. in data 28 gennaio 2020, poi revocato con successivo provvedimento dello scorso 5 marzo, sarà nuovamente calendarizzato nella seconda parte dell'anno in corso al fine di consentire lo svolgimento della campagna referendaria e delle operazioni di volto in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini

Nel segnalare che l'art. 87, comma 1 del decreto-legge ha stabilito che, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, si evidenzia peraltro che il comma 6 del medesimo articolo consente ai responsabili di livello dirigenziale di uffici e reparti delle Forze di Polizia, delle Forze armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sulla base di specifiche disposizioni e per ragioni comunque riconducibili alla situazione emergenziale in atto, di dispensare temporaneamente dal servizio il relativo personale.

Degno di nota è l'art. 103, che al comma 1, sospende fino al 15 aprile 2020 tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, al fine di evitare che le pubbliche amministrazioni, nel periodo di riorganizzazione dell'attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, possano incorrere in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo.

Il comma 2 estende fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza fra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

Dalla sospensione - che si applica anche ai procedimenti disciplinari del personale delle pubbliche amministrazioni, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data - sono esclusi alcuni procedimenti, specificamente individuati, fra i quali quelli connessi ai pagamenti di stipendi e pensioni.

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020 (art. 103, comma 6).

Il provvedimento normativo in commento ha previsto, altresì, una serie di disposizioni finalizzate a differire alcuni adempimenti di legge di competenza degli enti locali i quali, in ragione della nota emergenza sanitaria, hanno avviato, a tutela della salute del personale, una progressiva diminuzione della presenza del proprio personale in ufficio, con particolare riferimento ai settori dell'anagrafe e dello stato civile e dei servizi finanziari.

In particolare, si segnala che l'articolo 104 del decreto-legge ha stabilito che la validità delle carte d'identità, sia in formato cartaceo che digitale, scadute o in scadenza alla data di entrata in vigore del cennato provvedimento normativo debba intendersi prorogata fino al 31 agosto 2020. Resta, viceversa, confermato il termine di validità indicato nei documenti d'identità ai fini dell'espatrio.

L'articolo 107, inoltre, prevede il differimento di una serie di termini riguardanti l'adozione, da parte degli enti locali, di specifici documenti economico-finanziari.

Si segnala in proposito, il rinvio del termine per l'approvazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2019 dal 30 aprile al 31 maggio e, relativamente all'esercizio 2020, il differimento sempre al 31 maggio del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

È stato, inoltre, posticipato al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione ex articolo 170, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sui commi 7, 8 e 9 del citato art. 107, volti a rinviare adempimenti e/o scadenze economico-finanziarie concernenti Enti locali interessati da procedure di pre-dissesto e dissesto.

Degno di nota è l'art. 114 del provvedimento che istituisce presso questo Ministero un fondo con una dotazione di 70 milione di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di province, città metropolitane e comuni. Il riparto del fondo tra gli enti interessati è demandato ad un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, tenendo conto della popolazione residente e del numero dei casi di contagio accertati.

L'art. 115, al comma 1, stabilisce che per l'anno 2020 le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane impegnato nell'emergenza in atto non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio, n. 75.

Lo stesso art. 115, al comma 2, istituisce per l'anno 2020 presso questo Ministero un fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro per il pagamento dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane.

Il fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,

L'art. 116 del decreto interviene sui termini di riorganizzazione dei Ministeri. Al riguardo, si segnala che la norma è volta a prorogare di tre mesi il termine previsto dalla normativa vigente concernente l'adozione con DPCM dei relativi regolamenti, la cui scadenza per questo Ministero è prevista per il 30 giugno 2020.

All'attenzione delle SS.LL. si sottopone, infine, la disposizione dell'art. 122 del decreto in argomento, che prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto.

In particolare, si evidenzia come la norma attribuisca al Commissario straordinario il potere di disporre, anche per il tramite del Capo Dipartimento della protezione civile e, ove necessario, del prefetto territorialmente competente, la requisizione di beni mobili, mobili registrati e immobili.

Da ultimo, si richiamano all'attenzione gli artt. 123 e 124 del decreto che recano disposizioni in materia, rispettivamente, di detenzione domiciliare e di licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, finalizzate ad attenuare il cronico problema di sovraffollamento degli istituti penitenziari.

* * *

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL., facendo riserva di chiarimenti e puntualizzazioni, che saranno forniti anche in esito a interlocuzioni dirette con le SS.LL. e, in ogni caso, mediante le successive direttive di dettaglio che, come in premessa anticipato, saranno diramate dai Dipartimenti interessati.

IL CAPO DI GABINETTO
Piantedosi

Tags: ministero interno, coronavirus

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