Regione Emilia-Romagna - Ord. 08/03/2020 n. 31 - Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19

Regione Emilia-Romagna - Ord. 08/03/2020 n. 31 - Nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 In tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19.

Pubblicato nel B.U. Emilia-Romagna 10 marzo 2020, n. 61.

IL PRESIDENTE

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 "Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna", in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza contingibile e urgente n. 1, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/2/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Richiamati i propri decreti:

- n. 25 del 28 febbraio 2020 "Costituzione Unità di crisi regionale COVID-19" con cui, per garantire una risposta coordinata ed unitaria del sistema regionale all'emergenza sanitaria in atto, è stata formalmente istituita una Unità di crisi che opera in costante contatto con il Comitato operativo nazionale;

- n. 16 del 24 febbraio 2020 "Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"";

- n. 17 del 25 febbraio 2020 "Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente 23 febbraio 2020 n. 1";

Considerato il carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19;

Considerata la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;

Visto l'articolo 117, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii., in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Visto l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

Visto l'art. 5 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 che dispone quanto segue:

"4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6."

Dato atto dei pareri allegati;

Ordina

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 comma 1 lettere d) e n) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 si estendono a tutto il territorio della regione Emilia-Romagna a partire dalla data del 10 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020;

2. Nell'esercizio delle attività di trasporto con taxi e di trasporto di noleggio con conducente, gli addetti impegnati nella conduzione dei veicoli devono, a far data dall'11 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, indossare una mascherina e guanti monouso. È fortemente raccomandata la sanificazione del mezzo con regolarità.

Tags: regione emilia romagna, coronavirus

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