Min. Interno - Circ. 09/04/2020 n. 2788 - Proroga delle validità dei permessi provvisori di guida per effettuazione di visite in Commissione medica locale - Inapplicabilità a coloro che sono sottoposti a revisione sull'idoneità psico-fisica alla guida ai

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale Per La Polizia Stradale, Ferroviaria,
Delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300A/2788/20/115/28

Roma, 9 aprile 2020

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga delle validità dei permessi provvisori di guida per effettuazione di visite in Commissione medica locale - Inapplicabilità a coloro che sono sottoposti a revisione sull'idoneità psico-fisica alla guida ai sensi degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada.

 

Come è noto, in relazione all'emergenza correlata all'epidemia di Corona virus, sono state sospese quasi tutte le attività medico legali afferenti al settore della circolazione stradale, tra le quali, anche le sedute delle Commissioni mediche provinciali per la conferma di validità delle patenti. A seguito di tale situazione, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con il decreto n. 108 dell'11 marzo 2020 ha prorogato fino al 30 giugno 2020, senza oneri per l'utente, il permesso provvisorio di guida rilasciato ai sensi dell'art. 59, primo comma, della legge 29 luglio 2010, n. 120, nel caso in cui la Commissione medica locale, nel giorno fissato per l'accertamento sanitario ai sensi dell'art. 119 CDS, non abbia potuto riunirsi. La proroga del permesso provvisorio di guida può essere richiesta al competente Ufficio della Motorizzazione civile ed avrà validità fino all'esito finale delle procedure di rinnovo, che si potranno realizzare solo al termine dell'emergenza [1].

In questa delicata fase dell'emergenza, si è posta la questione relativa alla possibilità di estendere tale proroga anche ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi a visita medica ai sensi degli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6, CDS e che avrebbero dovuto effettuare la visita medica di revisione sull'idoneità psico-fisica alla guida in una data compresa nel periodo di sospensione delle attività della Commissione medica provinciale.

Sul tema, si segnala preliminarmente che la situazione di queste persone non può essere equiparata a quella di coloro che, affetti da patologie che richiedono la conferma di validità della patente con visita in Commissione medica, possono ottenere dalla Motorizzazione un permesso provvisorio di guida fino al giorno di effettuazione della visita medica, qualora tale visita sia fissata oltre il termine di scadenza della patente, secondo le prescrizioni del DM n. 108 dell'11 marzo 2020 sopra menzionato. Infatti, il richiamato art. 59 della legge 120/2010; che consente alla Motorizzazione di rilasciare il predetto permesso provvisorio di guida (la cui validità è oggetto della proroga sopraindicata), per espressa previsione normativa, non si applica a coloro che devono essere sottoposti a visita medica in Commissione a seguito dell'accertamento degli illeciti di cui agli artt. 186 e 187 CDS.

Al riguardo, si segnala che il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali di questo Dicastero, interessato da un quesito avanzato da una Prefettura, con la nota che si allega (all.1), ha di fatto confermato che i soggetti di cui trattasi, che sono privi del titolo abilitativo perché sospeso a tempo indeterminato fino all'esito della visita medica presso la Commissione medica provinciale, non possono beneficiare della proroga prevista dal DM n. 108/2020 in quanto fino all'esito della visita non è provata la loro idoneità alla guida che è, invece, stata messa in discussione dall'accertamento degli illeciti di cui agli artt. 186 e 187 CDS, Come precisato da quell'Ufficio, l'impossibilità di sostenere la visita medica di revisione per causa di forza maggiore connessa al perdurare dell'emergenza sanitaria per l'epidemia di COVID-19, non determina il verificarsi del silenzio-assenso né produce, in modo automatico, la sospensione del provvèdimento ablatorio della patente di guida adottato dal Prefetto fino all'esito della visita di revisione.

Quanto sopra indicato induce a ritenere che, diversamente da quanto previsto per i conducenti che circolano con patente scaduta (ai quali si applica la proroga di cui al DM 108 dell'11 marzo 2020), le Forze di polizia operanti non possano astenersi dal contestare l'illecita guida con patente sospesa nei confronti dei soggetti richiamati che sono stati oggetto delle sanzioni di cui agli artt. 186 e 187 CDS e che, a causa dell'emergenza sanitaria in atto, si sono trovati nell' impossibilità di effettuare i previsti accertamenti medico legali relativi all'idoneità a mantenere il possesso della patente di guida.

* * *

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Forgione

___

[1] Cfr. sul punto anche la circolare della Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 9487 del 24 marzo 2020

 

Allegato

Circolare Ministero dell'Interno 02.04.2020 prot. n. 300/A/2604/20/109/24 - Indicazioni urgenti in tema di coronavirus e idoneità alla guida

 

Tags: ministero interno, coronavirus, rinnovo patente

Stampa Email

Documenti correlati

  1. News
  2. Approfondimenti
  3. Normativa
  4. Giurisprudenza
  5. Prassi
  6. Quesiti
  7. Articoli