Min. Infrastrutture - Circ. 03/08/2021 n. 25025 - Albania. Reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 17 marzo 2021

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione

Prot. n. 25025

Roma, 3 agosto 2021

OGGETTO: Albania. Entrata in vigore ed istruzioni in materia di applicabilità delle disposizioni di cui al nuovo Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 17 marzo 2021.

 

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale - D.G. per l'Unione Europea ha reso noto che il nuovo Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 17 marzo 2021, è in vigore dal 12 luglio 2021.

Con successiva corrispondenza, tuttavia, è stata segnalata l'opportunità di dare applicazione alle disposizioni del predetto Accordo nei limiti di quanto si rappresenta nel paragrafo 2 della presente circolare, per le motivazioni ivi esposte, e con la tutela dei diritti di cui allo stesso paragrafo 2 e paragrafo 3.

1 - Contenuti dell'Accordo

Si allega alla presente Circolare il testo del nuovo Accordo firmato il 17 marzo 2021 che cesserà di produrre i suoi effetti il 12 luglio 2026.

Solo per gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) e per le forze dell'ordine in indirizzo, l'Accordo è inviato completo degli allegati tecnici necessari per la sua applicazione, escluse le immagini dei modelli di patenti di guida italiane. Al riguardo si richiama il principio indicato nella Circolare prot. 17294/23.18.07 del 03.07.2013 per cui la descrizione nonché le immagini dei modelli delle patenti di guida allegati all'Accordo devono essere visionati esclusivamente dagli operatori degli UMC addetti alle procedure di conversione, nonché dalle forze dell'ordine.

La conversione delle patenti di guida albanesi, senza esami, deve essere effettuata dagli UMC in conformità alla I e alla II Tabella di equipollenza (ALBANIA - Italia), presenti tra gli allegati all'Accordo.

Tra detti allegati è anche compreso l'elenco denominato Modelli di patenti di guida che identifica i modelli di patenti di guida rilasciate in Italia e in Albania, da ritenere validi ai fini della conversione. Gli UMC potranno quindi accettare solo le patenti di guida albanesi redatte sui modelli individuati dall'elenco in questione le cui immagini integrano lo stesso.

Si ricorda che la patente di guida estera non è ritirata all'atto del deposito dell'istanza; presso l'UMC deve esserne trattenuta copia fino alla definizione della procedura di conversione. La patente albanese in originale è ritirata dall'UMC - per la restituzione alla Rappresentanza diplomatica albanese - all'atto della consegna della patente italiana ottenuta per conversione, come peraltro previsto dall'art. 7 dell'Accordo. Non si potrà procedere alla consegna della patente di guida italiana nel caso non venga depositata la patente albanese in originale, anche se esibita in precedenza.

Si ricorda che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di guida estera di cui si chiede la conversione (art. 4 - ultimo paragrafo - dell'Accordo).

Nel rispetto dell'art. 5 dell'Accordo, si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti albanesi conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia. Inoltre non possono essere convertite patenti albanesi ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.

Appare necessario richiamare l'attenzione sugli articoli 1 e 4, paragrafo 2, dell'Accordo ai sensi dei quali il titolare di patente albanese può chiedere la conversione della patente stessa esclusivamente nel caso in cui, al momento della presentazione dell'istanza:

- la patente albanese non sia scaduta di validità,

- il titolare stesso sia residente in Italia da meno di quattro anni.

Diversamente l'Accordo stesso non trova applicazione.

Pertanto, in presenza di patente albanese scaduta di validità o di acquisizione della residenza in Italia - da parte del titolare della patente- da un tempo superiore a quattro anni, gli UMC non accetteranno l'istanza di conversione, salvo quanto si riporta nei paragrafi 2 e 3.

2 - Istruzioni per l'applicazione dell'Accordo

Occorre evidenziare che sono stati già ritenuti necessari nuovi aggiornamenti all'Accordo in oggetto, sotto il profilo dello scambio di informazioni tra competenti autorità centrali sulle singole patenti da convertire nel caso sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità ed i dati delle stesse, come previsto dall'articolo 8 dell'Accordo medesimo.

La predetta procedura, quindi, non è al momento applicabile fino alla definizione delle nuove modifiche, valutate in collaborazione con il MAEC, che verranno comunicate dalla scrivente Direzione appena ultimate.

Più in dettaglio si rappresenta che il citato articolo 8 dispone che "L'Autorità competente che effettua la conversione chiede la traduzione ufficiale della patente di guida. La stessa autorità può chiedere informazioni alle competenti Autorità dell'altra Parte, ove sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità della patente ed i dati in essa riportati ... (omissis)... .".

Stabilisce quindi che la conversione di una patente di guida albanese possa avvenire, di regola, con la presentazione della traduzione ufficiale della stessa, lasciando quale ipotesi residuale l'attivazione della procedura dello scambio di informazioni in parola.

Pertanto, in ragione della inapplicabilità dell'articolo 8, prima dell'aggiornamento dell'Accordo, codesti UMC, una volta acquisita la richiesta di conversione, procederanno regolarmente alla sua definizione nel caso sia sufficiente la traduzione ufficiale (unitamente all'ulteriore documentazione richiesta di prassi).

Per quei casi in cui, invece, sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità della patente e/o dei dati in essa riportati, l'iter dovrà essere sospeso, informando opportunamente l'interessato che la procedura di conversione potrà completarsi non appena sarà vigente l'aggiornamento dell'Accordo.

Codesti UMC avranno cura di rappresentare all'interessato che restano ovviamente fatti salvi i diritti acquisiti, in relazione alla data di presentazione della domanda di conversione, indipendentemente dal tempo di attesa per la definizione della conversione richiesta. Ciò rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 dell'Accordo, in tema di validità della patente di guida albanese, e dell'articolo 4, paragrafo 2, in tema di acquisizione della residenza da meno di quattro anni, che saranno valutati con riferimento alla data di presentazione dell'istanza di conversione e nel rispetto di quanto ulteriormente previsto dal paragrafo 3.

Resta inteso che, nei casi predetti, il richiedente la conversione potrà comunque continuare la conduzione dei veicoli sul territorio italiano con la sua patente di guida albanese, ove non sia residente in Italia da oltre un anno, nel rispetto dell'art. 135 del C.d.S. e dell'art. 2 dell'Accordo.

3 - Applicazione delle istruzioni di cui alla presente circolare

Al fine di garantire la massima diffusione delle presenti istruzioni e ridurre quindi il rischio di pregiudizio agli interessati per il differimento della applicabilità dell'Accordo rispetto alla sua entrata in vigore ed alla sua applicazione parziale, codesti UMC daranno esecuzione alle presenti istruzioni a decorrere dal settimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale del MIMS.

Ne consegue che, ove ne ricorra il caso (e cioè nel caso in cui una patente albanese della quale si richiede la conversione venga a scadere tra il 12 luglio ed i sei giorni successivi alla data di pubblicazione della presente circolare, ovvero nello stesso intervallo temporale si compiano i quattro anni dalla acquisizione della residenza anagrafica), ai fini del computo dei termini di cui agli articoli 1 e 4, paragrafo 2 dell'Accordo, su menzionati, dovrà essere riconosciuto a favore dell'utente un maggior numero di giorni pari a quelli ricompresi tra la predetta data del 12 luglio 2021 e quella dei sei giorni successivi dalla data di pubblicazione della presente circolare. Al fine di favorire l'ordinato svolgimento delle attività degli UMC le relative domande di conversione potranno essere accettate entro e non oltre il 31 ottobre 2021.

A titolo esemplificativo:

1) patente albanese con scadenza 11 luglio 2021, ovvero quattro anni dalla data di acquisizione della residenza anagrafica compiuti l'11 luglio 2021: non convertibile;

2) patente albanese con data di scadenza compresa tra il 12 luglio 2021 ed il sesto giorno successivo alla data di pubblicazione della presente circolare, ovvero quattro anni dalla data di acquisizione della residenza anagrafica compiuti tra il 12 luglio 2021 ed il sesto giorno successivo alla data di pubblicazione della presente circolare: convertibile a condizione che la relativa domanda sia presentata entro 31 ottobre 2021.

4 - Informativa sul trattamento dei dati

In allegato alla presente Circolare si trasmette anche l'informativa sul trattamento dei dati personali per l'applicazione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 17 marzo 2021.

Codesti UMC acquisiranno una dichiarazione di presa visione dell'informativa e di autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, firmata dal richiedente la conversione di patente albanese, utilizzando il modello allegato all'informativa stessa.

La medesima informativa è pubblicata sul sito istituzionale unitamente alla presente circolare.

* * * * *

All'esito dell'aggiornamento dell'Accordo saranno fornite puntuali ulteriori istruzioni.

* * * * *

Come di prassi, si allega l'elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia opportunamente aggiornato. Si ricorda che l'aggiornamento dello stesso deve essere effettuato anche nei siti internet dei singoli UMC e DGT.

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Pasquale D'Anzi

 

Allegati

Accordo internazionale bilaterale del 17 marzo 2021 - Accordo tra il governo della Repubblica Italiana e il consiglio dei ministri della Repubblica di Albania sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida al fini della conversione.

Tags: patenti straniere, albania

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