TAR Sardegna, Sez. II - Sent. 19/07/2004 n. 1076 - Pulizia e sgombero di rifiuti

TAR Sardegna, Sez. II - Sent. 19/07/2004 n. 1076

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1025/02 proposto dalla Gestione Governativa Ferrovie della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, è ex lege domiciliata;

contro il Comune di Bultei, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

1) dell’ordinanza n. 1 del 24 luglio 2002 con la quale il Sindaco del Comune di Bultei ha ordinato alla ricorrente “di procedere alla rimozione e all’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti”, abbandonati presso la ex stazione ferroviaria di Benetutti;

2) della nota a firma del Responsabile del Servizio dell’Ufficio Tecnico del Comune di Bultei avente ad oggetto: “segnalazione di rinvenimento deposito incontrollato rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali pericolosi e non in Loc. ex Stazione Ferroviaria di Benettuti”;

3) della nota prot. n. 1628 del 29.4.2003, con la quale il Sindaco del Comune di Bultei, ha invitato la ricorrente: 1) a rimborsare le spese sostenute dal Comune, pari ad euro 9.826,50, per la pulizia e sgombero dei rifiuti della ex stazione ferroviaria di Bultei; 2) ad eseguire la pulizia e sgombero dei rifiuti della ex stazione ferroviaria di Benetutti.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTE l’atto di motivi aggiunti depositato il 9 luglio 2003;

VISTI gli atti tutti della causa;

NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 19 maggio 2004 il consigliere Francesco Scano ;

UDITI gli avvocati delle parti, come da separato verbale;

RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con l’impugnata ordinanza del 24.7.2002 il Sindaco del Comune di Bultei, sulla base della nota del Responsabile dell’Ufficio Tecnico in data 25.6.2002, aveva ordinato alla Gestione Governativa delle Ferrovie della Sardegna “di procedere alla rimozione e all’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti”, abbandonati presso la ex stazione ferroviaria di Benetutti, entro 15 giorni dalla notifica della stessa ordinanza, preavvertendo che in caso di inottemperanza avrebbe agito in via sostitutiva e posto a carico del proprietario dell’area il costo per la bonifica del sito.

Con il ricorso in epigrafe la Gestione Governativa Ferrovie della Sardegna ha impugnato l’ordinanza chiedendo altresì, in via cautelare, la sospensione dell’esecutività della stessa.

Il TAR con motivata ordinanza, n. 398 del 22.8.2002, ha respinto la domanda cautelare.

Richiamando la citata ordinanza del TAR, il Sindaco del Comune di Bultei ha adottato un successivo atto, prot. n. 1628 del 29.4.2003, impugnato con i motivi aggiunti, con il quale ha invitato la ricorrente: 1) a rimborsare le spese sostenute dal Comune, pari ad euro 9.826,50, per la pulizia e sgombero dei rifiuti della ex stazione ferroviaria di Bultei; 2) ad eseguire la pulizia e sgombero dei rifiuti della ex stazione ferroviaria di Benetutti.

A sostegno del ricorso e dell’atto di motivi aggiunti la Gestione Governativa delle Ferrovie della Sardegna fa valere le seguenti censure :

1) violazione dell’art. 14 del D.lgs 5 febbraio 1997, n. 22 ; eccesso di potere per errore nei presupposti e travisamento dei fatti ;

2) violazione dell’art. 21 D.lgs n. 22 del 1997 ; eccesso di potere per sviamento ;

3) eccesso di potere per carenza e/o insufficienza di istruttoria ;

4) violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ; eccesso di potere per carenza e/o insufficienza di motivazione ;

5) violazione degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990 ;

6) eccesso di potere per errore nei presupposti e travisamento dei fatti ;

7) violazione dell’art. 14 del D.lgs n. 22 del 1997.

Alla pubblica udienza del 19 maggio 2004 la causa, non costituito il Comune di Bultei, è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

D I R I T T O

La domanda di annullamento degli atti sub 1 e 2 dell’epigrafe, impugnati con l’atto introduttivo del giudizio, non può essere accolta, mentre la domanda di annullamento della nota prot. n. 1628 del 29.4.2003, proposta con l’atto di motivi aggiunti, deve essere dichiarata inammissibile.

Con il primo motivo viene proposta la censura di violazione dell’art. 14 del D.lgs 5 febbraio 1997 n. 22, sul rilievo che la corresponsabilità solidale del proprietario sussiste soltanto se l’abbandono dei rifiuti sia in qualche modo a lui imputabile a titolo di dolo o colpa. A sostegno della censura la ricorrente richiama una copiosa giurisprudenza tra cui, in particolare la sentenza del TAR Sardegna n. 1024 del 26.9.2001 e la sentenza della Corte di Cassazione n. 265 del 1996.

La censura non può essere condivisa.

L'art. 14 comma 3 del D.lg. 5 febbraio 1997 n. 22 così dispone:

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

La su riportata disposizione di legge consente l'emissione dell'ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati anche nei confronti di coloro i quali (proprietario del terreno o soggetti che vi hanno diritti reali o personali di godimento) possano essere qualificati solidalmente corresponsabili con l'autore dell’abbandono ove possano ritenersi imputabili a titolo di dolo o di colpa.

La condizione di colpa che, ai sensi dell'art. 14, d.lg. n. 22 del 1997, rende corresponsabile il proprietario di un fondo con gli autori materiali dell’abbandono non autorizzato di rifiuti - e consente al Comune di ingiungergli di provvedere al loro smaltimento, sotto pena di esecuzione di danno - consiste per lo più nella negligenza, dimostrata da una prolungata inerzia, incombendo allo stesso l'obbligo di adoperarsi, attraverso misure efficaci e non meramente simboliche, affinché siffatti episodi non vengano posti in essere e, comunque, abbiano a cessare (T.A.R. Friuli V.G. 29 settembre 2000, n. 692).

Dagli atti versati in giudizio, ed in particolare dalle fotografie depositate dalla stessa Amministrazione, emerge che i rifiuti abbandonati presso la ex stazione ferroviaria di Benetutti sono il risultato di una mancanza di custodia del sito protrattasi per un lungo periodo di tempo.

Questo aspetto temporale, unitamente al fatto che il sito è ben circoscritto e quindi facilmente controllabile, anche perché è posto vicino al centro abitato (diversamente dalle ipotesi prese in considerazione dalla giurisprudenza richiamata in ricorso che riguardano per lo più le aree di pertinenza delle strade), dimostra l’imputabilità della discarica abusiva, a titolo di colpa nella vigilanza della proprietà, a carico dell’Ente proprietario.

In particolare la sentenza della Corte della Cassazione civile sez. III, 15 gennaio 1996, n. 265, richiamata dalla stessa ricorrente, ricollega l’assenza di colpa al fatto che il bene, sia esso demaniale o patrimoniale, per le sue caratteristiche (estensione e modalità di uso) sia oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi che limiti in concreto la possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa. Nel caso di specie non sussistevano simili elementi giustificativi dell’assenza di vigilanza sul bene, proprio perché si trattava di un’area ben circoscritta, vicina al centro abitato del Comune Bultei e, peraltro, neppure più soggetta ad uso da parte della collettività.

Con il secondo motivo viene proposta la censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria, per non avere il Comune effettuato alcuna indagine per risalire ai proprietari dei materiali abbandonati.

La censura è infondata, atteso che, come innanzi rilevato, sussiste responsabilità solidale del proprietario dell’area sulla quale i rifiuti sono stati abbandonati.

Con il terzo motivo viene proposta la censura di violazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per difetto di motivazione e per non avere l’Autorità comunale reso disponibili tutti gli atti richiamati.

La censura non può essere condivisa.

L’ordinanza impugnata contiene la ragione giustificativa della sua adozione, costituita dalla esistenza sul sito di rifiuti abbandonati; per quanto riguarda il secondo profilo, si può osservare che esso non determina l’illegittimità dell’atto ma, al più, potrebbe incidere sulla decorrenza del termine per la sua impugnativa.

Infine, con l’ultimo motivo del ricorso, viene proposta la censura di violazione dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990, per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.

La censura non può essere accolta.

Nel caso di specie sono evidenti le ragioni di urgenza derivanti dalla natura del bene tutelato, salute pubblica; bene che non poteva che richiedere un intervento immediato dall’Autorità, a nulla rilevando che la stessa avrebbe potuto e dovuto intervenire in precedenza.

Per le su esposte considerazioni la domanda di annullamento degli atti impugnati con il ricorso introduttivo deve essere respinta.

La domanda di annullamento della nota prot.n. 1628 del 29.4.2003, proposta con l’atto di motivi aggiunti depositato il 9.7.2003, deve essere dichiarata inammissibile.

La nota impugnata è costituita da due parti scindibili aventi natura non provvedimentale.

Nella prima vi è un mero invito al rimborso delle spese sostenute per la pulizia della ex stazione ferroviaria di Bultei; invito estraneo alla controversia in esame nella quale si discute della legittimità dell’ordinanza di sgombero e pulizia della diversa ex stazione ferroviaria di Benetutti.

Simile richiesta dovrà essere considerata alla luce della presupposta ordinanza di sgombero (non fatta oggetto di impugnativa con il presente ricorso) o, in caso di mancata adozione dell’ordinanza, secondo le regole civilistiche che disciplinano il pagamento di una somma per una obbligazione altrui.

Nella seconda parte della nota vi è la mera riproposizione della richiesta contenuta nella ordinanza del 24.7.2002.

La mancanza di contenuto provvedimentale della nota rende l’impugnativa inammissibile.

Non si fa luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi costituito il Comune intimato.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA

Così dispone in ordine al ricorso in epigrafe:

1) respinge la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati con l’atto introduttivo del giudizio;

2) dichiara inammissibile la domanda di annullamento proposta con l’atto di motivi aggiunti.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 19 maggio 2004 ed in prosieguo il 30 giugno 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei signori:

Lucia Tosti, Presidente;

Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere;

Francesco Scano, Consigliere, estensore.

Depositata in segreteria oggi 19/07/2004

Il Segretario generale f.f.

Tags: rifiuti

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