C.p. - Art. 002 - Successione di leggi penali

    Codice penale

    Art. 2 - Successione di leggi penali.

    Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato [Cost. 25] (1).

    Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali [preleggi 10, 11, 12, 14, 15, 28] (2).

    Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135 (3).

    Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile [c.p.p. 648] (4).

    Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.

    Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti [Cost. 77] (5).

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    (1) Vedi l'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848; l'art. 9, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Vedi, anche, la L. 2 gennaio 1989, n. 8, di ratifica ed esecuzione del protocollo n. 6 alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sull'abolizione della pena di morte.

    (2) Vedi, però, l'art. 20, L. 7 gennaio 1929, n. 4, sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie.

    (3) Comma aggiunto dall'art. 14, L. 24 febbraio 2006, n. 85.

    (4) La Corte costituzionale, con sentenza 8-20 maggio 1980, n. 74 (Gazz. Uff. 28 maggio 1980, n. 145), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost.; b) non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

    (5) La Corte costituzionale, con sentenza 19-22 febbraio 1985, n. 51 (Gazz. Uff. 27 febbraio 1985, n. 50-bis), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma c.p. (ora sesto comma, n.d.r.), nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma (ora quarto comma, n.d.r.) dello stesso art. 2 c.p.

    Tags: art.2 cp, cp

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