C.p. - Art. 007 - Reati commessi all'estero

    Codice penale

    Art. 7. Reati commessi all'estero.

    È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

    1. delitti contro la personalità dello Stato italiano6;

    2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;

    3. delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;

    4. delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;

    5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

    Tags: cp, art.7 cp

    Stampa Email

    Documenti correlati

    1. News
    2. Approfondimenti
    3. Normativa
    4. Giurisprudenza
    5. Prassi
    6. Quesiti
    7. Articoli