C.d.S. - Art. 200 - Contestazione e verbalizzazione delle violazioni

    Codice della strada

    Art. 200 - Contestazione e verbalizzazione delle violazioni [1] [2] [3]

    1. Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.[4]

    2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale.[5] [6]

    3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.

    4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.


    [1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 383.

    [2] Articolo modificato da: legge 29.7.2010 n. 120.

    [3] Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 20 giugno 2002, n. 121.

    [4] Il presente comma è stato così modificato dall'art. 35 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.".

    [5] Relativamente alla non configurabilità della sottoscrizione autografa quale requisito di esistenza giuridica del verbale, vedi circolari del Ministero dell'interno prot. n. M/2413-11 del 3.12.1999 e prot. n. M/2413-11 del 21.12.1999.

    [6] Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 35 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite. Nel regolamento è indicato il relativo modello.".

    Tags: cds, art.200 cds

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