C.d.S. - Art. 058 - Macchine operatrici

    Codice della strada

    Art. 58 - Macchine operatrici [1] [2]

    1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

    2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:

    a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;

    b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;

    c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.[3]

    3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.

    4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.



    [1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 211, 212 e 213.

    [2] Le macchine operatrici, per esplicita esclusione della normativa UE, non appartengono alle categorie internazionali degli autoveicoli (M, N ed O) e dei motoveicoli e ciclomotori (L); sono tuttavia soggetti alle specifiche norme UE (regolamenti, direttive e decisioni) in materia di approvazione ed omologazione, recepite nell'ordinamento nazionale con specifici decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Si ritiene siano applicabili alle macchine operatrici le norme alle quali rinvia espressamente l'art. 300 regolamento c.d.s. in materia di velocità teorica ed effettiva, dispositivo supplementare, blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi delle macchine, dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, frenatura dei treni, sterzo, fascia d'ingombro, livello sonoro, dispositivi di segnalazione acustica, retrovisori, inquinamento, caratteristiche del motore, ecc. purché non in contrasto con la normativa UE.

    [3] Con circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413/6 del 27.7.2000 è stata confermata l'obbligatorietà dell'immatricolazione e dell'assicurazione per i carrelli.

    Tags: cds, art.58 cds

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