C.d.S. - Art. 075 - Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione

    Codice della strada

    Art. 75 - Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione [1] [2]

    1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cm³, tale accertamento è limitato al solo motore.

    2. L'accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.[3] [4]

    3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche [5] prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.[6]

    3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi [7].[8] [9]

    3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entità tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti.[10]

    3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.[11]

    4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'art. 85 o a servizio di piazza,[12] di cui all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87,[13] sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.

    5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.

    6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste nel comma 2.

    7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.



    [1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 228, 229, 230, 231 e appendice VI.

    [2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 15.1.2002 n. 9; D.L. 30.12.2008 n. 207 conv., con mod., nella legge 27.2.2009 n. 14.

    [3] Comma così sostituito dal D.L. 30.12.2008 n. 207 conv., con mod., nella legge 27.2.2009 n. 14.

    [4] Per la disciplina delle procedure di omologazione dei nuovi tipi di autocaravan e di caravan, nonché quelle di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione degli stessi, vedi il D.M. 13 marzo 2006. Per le procedure di omologazione e di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione dei trenini turistici vedi il D.M. 15 marzo 2007, n. 55.

    [5] Parole aggiunte dall'art. 34 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [6] Le procedure di omologazione di veicoli a motore, rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici e loro sistemi, componenti ed entità tecniche di cui al comma 3 dell'art. 75 c.d.s. sono state individuate dal D.M. 2.5.2001 n. 277 e successive modifiche e integrazioni che ha abrogato e sostituito il D.M. 16.1.1995, n. 94 non più in vigore. Le procedure di omologazione dei filoveicoli sono trattate invece dal D.M. 10.7.2003 n. 238 e dalla circolare DTT 21.11.2003, n. 19/2003.

    [7] Vedi art. 17-terdecies della legge 7.8.2012, n. 134 di conversione del D.L. 22.6.2012, n. 83, contenente Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti che testualmente recita: "1. Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 e N1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli il cui motore sia ad esclusiva trazione elettrica, si applica l'articolo 75, comma 3 -bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

    [8] Comma aggiunto dal D.L. 30.12.2008 n. 207 conv., con mod., nella legge 27.2.2009 n. 14.

    [9] I provvedimenti previsti dal presente comma sono stati emanati con D.M. 5 agosto 2010, n. 147, con D.M. 5 agosto 2010, n. 148 e con D.M. 10 gennaio 2013, n. 20.

    [10] Comma aggiunto dal D.L. 30.12.2008 n. 207 conv., con mod., nella legge 27.2.2009 n. 14.

    [11] Comma aggiunto dal D.L. 30.12.2008 n. 207 conv., con mod., nella legge 27.2.2009 n. 14.

    [12] Le parole "con taxi" sono state soppresse dall'art. 34 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [13] Parole aggiunte dall'art. 34 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    Tags: cds, art.75 cds

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