C.d.S. - Art. 072 - Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi

    Codice della strada

    Art. 72 - Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi [1] [2] [3]

    1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:

    a) dispositivi di segnalazione visiva [4] e di illuminazione;

    b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;

    c) dispositivi di segnalazione acustica;

    d) dispositivi retrovisori;

    e) pneumatici o sistemi equivalenti.

    2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:

    a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

    b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;

    c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.[5]

    2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti.[6] Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006 [7].[8] [9]

    2-ter. Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni.[10] La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007.[11] Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.[12] [13]

    3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.[14]

    4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1 e 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.

    5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.

    6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.

    7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.[15]

    8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

    9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite,[16] per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.

    10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscono a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

    11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.

    12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.

    13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.



    [1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 228, 229, 230, 231 e appendice VI.

    [2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214; legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151; D.L. 9.11.2004, n. 266 conv. nella legge 27.12.2004, n. 306; D.L. 30.12.2005, n. 273 conv. nella legge 23.2.2006, n. 51; legge 23.2.2006 n. 51.

    [3] L’art, 72 c.d.s. deve essere applicato alla luce delle norme della UE.

    [4] Fra questi dispositivi vanno annoverati anche i pannelli retroriflettenti e retroriflettenti/fluorescenti previsti dal D.M. 30.6.1988, n. 388 sostituito dal D.M. 24.1.2003, n. 40 che ne hanno previsto l'obbligo per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose, aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t (categorie N2, N3, O3 e O4) esentandone solo i trattori per semirimorchio.

    [5] Comma così sostituito dall'art. 32 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [6] Vedi: art. 72 c.d.s. per quanto riguarda la decorrenza dell'obbligo di installazione per i veicoli in circolazione; D.M. 27.12.2004 e circolare DTT 24.3.2005, n. 302/MOT1 per le caratteristiche di tali dispositivi; D.M. 19.12.2007.

    [7] Il termine del 31.12.2006 è stato modificato dalla legge 23.2.2006 n. 51 in sede di conversione del D.L. 30.12.2005 n. 273 che aveva prorogato al 30.6.2006 il precedente termine del 31.12.2005 introdotto dalla legge 27.12.2004, n. 306 di conversione del D.L. 9.11.2004, n. 266.

    [8] Comma inserito dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 e via via sostituito con altri provvedimenti per rinviare la data dell'obbligo di installazione da parte dei veicoli circolanti, immatricolati in Italia.

    [9] Le norme di omologazione e di installazione degli evidenziatori retroriflettenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi e dei loro rimorchi sono state approvate con D.M. 27 dicembre 2004.

    [10] In materia di dispositivi antispruzzi vedi D.M. 7.8.2006 del Ministro dei trasporti che ha modificato il D.M. 2.12.1994 di recepimento della direttiva n. 91/226/CE e, regolamento 27.1.2011, n. 109/2011/UE emanato in attuazione del regolamento 13.7.2009, n. 661/2009/CE che abroga la direttiva n. 91/226/CEE a decorrere dal 1.11.2014.

    [11] Periodo così sostituito dal D.L. 30.12.2005, n. 273 conv., con mod. nella legge 23.2.2006, n. 51. Il testo precedente riportava: "Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t, immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni.".

    [12] In materia di installazione delle cinture di sicurezza vedi: circolare MCTC 30.11.1993, n. 271/93, che prevede l'obbligatorietà dell'installazione delle cinture di sicurezza sui veicoli, muniti fin dall'origine di punti d'attacco, immatricolati prima del 26.4.1990 od omologati prima dell'1.1.1985; circolare 22.6.2000, n. B053/2000/MOT, che ha ritenuto invece sussistente l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza sia per i posti anteriori sia per i posti posteriori dei veicoli appartenenti alla categoria internazionale M1 immatricolati dal 15.6.1976 e muniti fin dall'origine di appositi ancoraggi.

    L'adeguamento dei veicoli in circolazione riguarda i veicoli appartenenti alla categoria M1 immatricolati dopo il 15.6.1976 predisposti fin dall'origine con specifici punti di ancoraggio in corrispondenza dei sedili anteriori e posteriori; non riguarda i veicoli sprovvisti di ancoraggi delle cinture di sicurezza fin dall'origine in quanto esplicitamente esentati dall'art. 72 c.d.s.

    Per quanto riguarda i veicoli di categoria diversa dalla M1 vedi circolare del Ministero dell'interno 14.7.2006, prot. n. 300/A/1/52739/109/123/3/4.

    L'uso delle cinture di sicurezza installate è obbligatorio per tutti gli occupanti i posti degli autoveicoli ai sensi dell'art. 172 del c.d.s.

    [13] Comma inserito dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003 che aveva previsto che le sanzioni dovevano decorrere dal 1° gennaio 2005 mentre successivamente è stato così sostituito dal D.L. 9.11.2004, n. 266 conv., con mod. nella legge 27.12.2004, n. 306.

    [14] Comma così sostituito dall'art. 32 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [15] Vedi D.M. 18.7.1997, prot. n. 295 - Regolamento recante prescrizioni tecniche per la omologazione di un dispositivo di segnalazione di emergenza per portatori di handicap.

    [16] Parole così sostituite dall'art. 32 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

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