C.d.S. - Art. 052 - Ciclomotori

    Codice della strada

    Art. 52 - Ciclomotori [1] [2] [3] [4]

    1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

    a) motore di cilindrata non superiore a 50 cm³, se termico;

    b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h [5];

    c) .[6]

    2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario.[7]

    3. Le caratteristiche dei veicoli [8] di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.

    4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.



    [1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 198 e appendice I da coordinare con la vigente normativa della UE applicabile.

    [2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9.

    [3] Per effetto della direttiva 2002/24/CE recepita con D.M. 31.1.2003 la definizione di ciclomotore dell'art. 52 c.d.s. deve ritenersi modificata. Si può affermare che: "Rientrano nella categoria dei ciclomotori i veicoli a 2, 3 o 4 ruote che possiedono determinate caratteristiche tecniche e sono capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h".

    [4] Per la revisione dei veicoli di cui al presente articolo vedi il D.M. 16 gennaio 2000, il D.M. 7 dicembre 2000, il D.M. 14 novembre 2001, il D.M. 29 novembre 2002 e il D.M. 30 giugno 2003.

    [5] Parole così sostituite dall'art. 22 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [6] La lettera: "c) sedile monoposto che non consente il trasporto di altra persona oltre il conducente" è stata soppressa dall'art. 22 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [7] Comma così sostituito dall'art. 22 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [8] Parole aggiunte dall'art. 22 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

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