C.d.S. - Art. 170 - Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote

    Codice della strada

    Art. 170 - Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote [1] [2]

    1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.

    1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.[3] [4]

    2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un’età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l’aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.[5]

    3. Sui veicoli di cui al comma 1  l’eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.[6]

    4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.

    5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente.[7] Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.

    6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81,00 a euro 326,00 [8].

    6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161,00 a euro 646,00.

    7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.[9]


    [1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.L. 3.10.2006, n. 262 conv. con mod. nella legge 24.11.2006, n. 286; D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214; D.L. 3.8.2007, n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160.

    [2] Rubrica così modificata dall’art. 87 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [3] Comma inserito dal D.L. 3.8.2007, n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160.

    [4] La sanzione comminata nel presente comma non è stata oggetto di incremento biennale previsto dal DI 17.12.2008 in quanto non decorso il previsto biennio dalla sua entrata in vigore.

    [5] Comma così sostituito dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata all’1.7.2004. Fino a tale data è in vigore il seguente testo: “2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente.”.

    [6] Comma così modificato dall'art. 3, d.l. 27.06.2003, n. 151, con decorrenza dal 30.06.2003. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. Sui motocicli l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.".

    [7] Periodo aggiunto dall’art. 87 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [8] Parole così sostituite dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

    [9] Comma così sostituito dall'art. 2 comma 167, D.L. 03.10.2006, n. 262, come modificato dall'allegato alla L. 24.11.2006, n. 286 con decorrenza dal 29.11.2006. Si riporta di seguito il testo previgente: "7. Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducente minorenne, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.".

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