C.d.S. - Art. 093 - Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

    Codice della strada

    Art. 93 - Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi [1] [2] [3] [4]

    1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.[5]

    2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91.

    3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.

    4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per i casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187.[6]

    5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione.[7] [8] Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. I tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta [9].

    6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art. 104, comma 8.

    7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

    8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.

    9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00. La carta di circolazione è ritirata [10] da chi accerta la violazione; è inviata all'ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

    10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 138.

    11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.

    12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere gestiti dagli uffici di livello provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri e del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici compatibili. La determinazione delle modalità di interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino è disciplinata dal regolamento.

     


    [1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 245 e 246.

    [2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993 n. 360; D.Lgs. 15.1.2002 n. 9.

    [3] E’ disciplinata da specifica normativa l'immatricolazione di:

    - autoambulanze con D.M. 1.9.2009 n. 137, autoambulanze di soccorso per emergenze speciali con D.M. 20.11.1997 n. 487, autoveicoli (assimilati) destinati al trasporto di organi e di plasma con D.D. 9.9.2008, autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo con D.D. 5.11.1996,

    - veicoli per il trasporto e il soccorso di animali in stato di necessità con D.M. 9.10.2012 n. 217,

    - veicoli adibiti ai servizi di protezione civile impiegati in caso di emergenze, ivi compreso lo spegnimento di incendi boschivi con D.M. 5.10.2009,

    - veicoli in dotazione della Polizia locale con D.M. 27.4.2006 n. 209; vedasi, in particolare, circolare 25.1.2008 n. 7327/23.40.01.

    [4] Per i documenti di immatricolazione dei veicoli, vedi il D.M. 14 febbraio 2000.

    [5] Conservano piena validità le carte di circolazione emanate antecedentemente, alla prima annotazione la carta deve essere adeguata alle norme del presente articolo. Analogamente avviene per il certificato di proprietà, resta valido il precedente analogo documento denominato "foglio complementare" fino alla prima annotazione.

    [6] Con D.M. 2 novembre 1999 sono state approvate le caratteristiche del nuovo modello di carta di circolazione dei veicoli.

    [7] Vedi DPR 19.9.2000 n. 358 e successive modifiche ed integrazioni sul cosiddetto "Sportello telematico dell'automobilista", istituito per il rilascio contestuale dei documenti di circolazione e dei documenti di proprietà mediante collegamento telematico alternativo con il CED del DTT o con il Sistema informativo dell'ACI.

    [8] In materia di semplificazione, vedi art. 3, comma 2 del D.L. 14.3.2005 n. 35 conv. nella legge 14.5.2005 n. 80 che prevede che la prima registrazione del veicoli al PRA può essere effettuata anche con semplice istanza dell'acquirente, con firma autenticata dagli incaricati dello STA e quindi con la eliminazione dell'intervento del notaio. Al riguardo vedi anche la circolare applicativa ACI-PRA 16.5.2005, prot. n. 6501/P-DSD.

    [9] Le parole "valida ai fini della circolazione ai sensi dell'art. 180 e comunque non oltre il termine stabilito in attuazione dell'art. 7, comma 3, della citata legge" sono state soppresse dall'art. 41 D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

    [10] La parola "immediatamente" è stata soppressa dall'art. 41 D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

    Tags: cds, carta di circolazione, art.93 cds

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