C.d.S. - Art. 102 - Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa

    Codice della strada

    Art. 102 - Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa [1] [2] [3]

    1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, l'intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.

    2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola [4] delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l'intestatario deve richiedere al Dipartimento per i trasporti terrestri una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate dall'art. 93.

    3. Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria.

    4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'art. 93.

    5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, comma 1, l'intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.

    6. L'intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.

    7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00.



    [1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9.

    [2] Vedi circolare 16.9.1993 prot. 2915/4310(6)-DC IV A086 del Ministero dei trasporti.

    [3] In relazione allo smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione dell'autorizzazione alla circolazione di prova e della relativa targa vedi l'articolo 3 del DPR 24.11.2001, n. 474.

    [4] Parole aggiunte dall'art. 47 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

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