Esportazione veicoli all'estero: deve essere prima presentata la richiesta di cancellazione

    Il d.lgs. n. 98/2017, istitutivo del documento unico di circolazione e di proprietà, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020, la richiesta di cancellazione deve essere presentata prima della effettiva esportazione del veicolo.

    Sono pertanto venute meno le previgenti disposizioni che consentivano di effettuare la cancellazione dei veicoli entro sessanta giorni dalla loro esportazione, fornendo prova dell'avvenuta reimmatricolazione all'estero o comunque della loro effettiva esportazione.

    Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare n. 2173 del 22 gennaio 2020, detta le nuove disposizioni in ordine alla cancellazione di veicoli per definitiva esportazione all'estero.

     

    Tags: art.103 cds

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