ACI - Circ. 27/01/2020 n. 005/0000188/20 - Radiazioni per definitiva esportazione all'estero. Sottoscrizione nota PRA con FEA da intestatario/avente titolo del veicolo. Disposizioni transitorie

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
SERVIZIO GESTIONE PRA

Prot. n. 005/0000188/20

Roma, 27 gennaio 2020

OGGETTO: Radiazioni per definitiva esportazione all'estero. Sottoscrizione nota PRA con FEA da intestatario/avente titolo del veicolo. Disposizioni transitorie.

 

Come noto, in caso di definitiva esportazione all'estero di un veicolo i soggetti legittimati, in base alle disposizioni dell'art. 103 CdS, a richiedere la formalità di radiazione al PRA sono l'intestatario o l'avente titolo del veicolo.

Qualora la richiesta venga presentata tramite uno STA privato, la nota PRA (retro CdP/CDPD o NP3 - nota libera) deve essere sottoscritta dall'intestatario/avente titolo in qualità di soggetto richiedente e dallo STA in qualità di presentatore.

Con l'introduzione dell'obbligatorietà dell'utilizzo delle nuove procedure DL98 per le radiazioni per definitiva esportazione, è emersa una criticità per quanto riguarda la sottoscrizione con FEA della nota PRA (retro CdP/CDPD o NP3 - nota libera), quindi se redatta in forma digitale.

A tal proposito si evidenzia che per la richiesta della formalità in parola, prossimamente, la nota PRA verrà sostituita dall'Istanza Unificata (IU) come unico modello di richiesta delle operazioni PRA e DT.

Le nuove procedure DL98, tarate, come da previsione normativa, sull'utilizzo esclusivo della IU che prevede la sottoscrizione del richiedente con FEA e quella del presentatore con FDR, non gestiscono analoga possibilità in caso di utilizzo della nota PRA, nota che avrebbe dovuto non più essere utilizzata dal 1° gennaio e il cui utilizzo è stato poi successivamente prorogato.

In considerazione del fatto che l'utilizzo della nota PRA ha, dunque, carattere transitorio, lo STA che intende redigere la nota PRA in parola in modalità digitale, può procedere nel seguente modo

• sottoscrivere con FDR la nota PRA digitale, in qualità di presentatore;

• redigere e far sottoscrivere l'IU dall'intestatario/avente titolo in qualità di dichiarante.

Pertanto, se entrambe le istanze (nota PRA digitale e IU) saranno presenti nel fascicolo digitale, la IU sottoscritta dall'intestatario/avente titolo appare sufficiente ad attestare che la radiazione è stata richiesta dal soggetto legittimato. La pratica potrà essere convalidata positivamente e, quindi, l'operatore PRA non dovrà - per tale motivazione (ossia, la sottoscrizione del richiedente sulla nota PRA digitale) - richiedere integrazione del fascicolo.

Se, invece, la nota PRA è stata redatta in forma cartacea e scannerizzata, dovrà essere sottoscritta, come di consueto, dall'intestatario/avente titolo.

Come d'uso, la presente Avvertenza sarà pubblicata nel Sito Tematico STA "Informativa e lettere circolari", accessibile da parte di tutti gli STA tramite connessione al Dominio ACI.

Cordiali saluti.

SERVIZIO GESTIONE PRA

 

Tags: art.103 cds

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