M.I.T. - File avviso 30/01/2020 n. 1/2020 - Radiazione definitiva per esportazione all'estero. Circolare prot. n. 2173 del 22/01/2020. Ulteriori chiarimenti
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione
Centro elaborazione dati - Divisione 7
Prot. n. RU3384 - File avviso n. 1/2020
Roma, 30 gennaio 2020
OGGETTO: Radiazione definitiva per esportazione all'estero. Circolare prot. n. 2173 del 22/01/2020. Ulteriori chiarimenti.
Facendo seguito alle numerose richieste di chiarimento pervenute in merito all'applicazione delle nuove modalità di radiazione per esportazione, introdotte con il nuovo testo dell'art. 103 CDS in vigore dal 1° Gennaio 2020 e in attesa di nuove e definitive disposizioni, si precisa quanto segue:
1. Richieste di radiazioni di veicoli già esportati e reimmatricolati all'estero:
In aggiunta ai casi previsti con la circolare n. 2173/2020, anche le radiazioni relative a veicoli che alla data di richiesta della radiazione stessa siano già stati esportati e reimmatricolati all'estero possono essere richieste con le procedure dello sportello telematico dell'automobilista (STA), sebbene in assenza di documentazione probante l'avvenuta esportazione entro il 2019. In tal caso, il campo data consegna per la demolizione/reimmatricolazione/esportazione non va valorizzato perché le procedure assumeranno per default la data di presentazione della pratica. l'avvenuta reimmatricolazione all'estero deve comunque essere comprovata da copia della carta di circolazione estera, anche se rilasciata dal 1° gennaio 2020. Anche in tale ultima ipotesi la radiazione non deve essere condizionata all'effettuazione della revisione con esito regolare in data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di cancellazione.
2. Trattamento carta di circolazione radiazioni UE e EXTRAUE gestite con procedure DL98.
In merito alle gestione delle carte di circolazione relative alle richieste di radiazione per esportazione si confermano le disposizioni impartite con circolare n. 9866 del 25/3/2011, ossia:
- esportazioni UE: pagamento dei diritti DT, riconsegna alla parte della CDC annullata con il tagliando prodotto da sistema;
- esportazioni EXTRA UE: ritiro della CDC annullata con il tagliando prodotto da sistema, senza il pagamento dei diritti DT; in questo caso la CDC va trattenuta dallo sta stesso e distrutta in seguito, secondo le modalità che verranno successivamente comunicate.
Si precisa che in entrambi i casi la CDC dovrà essere scansionata e inserita nel fascicolo digitale previo taglio dell'angolo superiore destro.
Si prega di diffondere le indicazioni riportate anche agli operatori professionali interessati.
IL DIRETTORE
dott. Massimiliano Zazza
Tags: art.103 cds