DPR 495/92 - Art. 104 - (Art. 39 Cod. Str.) Disposizioni generali sui segnali di prescrizione.

    D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

    104. (Art. 39 Cod. Str.) Disposizioni generali sui segnali di prescrizione.

    1. I segnali che comportano prescrizioni imposte dall'autorità competente agli utenti della strada si suddividono in:

    a) SEGNALI DI PRECEDENZA;

    b) SEGNALI DI DIVIETO;

    c) SEGNALI DI OBBLIGO.

    2. Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione. Tale obbligo non sussiste per i segnali a validità zonale.[1]

    3. I segnali di prescrizione devono essere posti sul lato destro della strada. Sulle strade con due o più corsie per ogni senso di marcia devono adottarsi opportune misure, in relazione alle condizioni locali, affinché i segnali siano chiaramente percepibili anche dai conducenti dei veicoli che percorrono le corsie interne ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata.

    4. I segnali di prescrizione [devono essere posti ove inizia il divieto o l'obbligo;] possono essere ripetuti anche in formato ridotto muniti di un pannello integrativo modello II.5/a2, II.5/b2.[2]

    5. Salvo i casi previsti dal presente regolamento, nei quali esista uno specifico segnale di FINE, il termine di una prescrizione va indicato con lo stesso segnale, munito di pannello integrativo modello II.5/a3 o II.5/b3, eccetto i casi in cui la prescrizione non finisca in corrispondenza di una intersezione.[3]

    6. Qualora la prescrizione sia limitata contemporaneamente ad una o più categorie di veicoli, i relativi simboli sono inseriti in un pannello integrativo modello II.4/a. Se si intende concedere la deroga ad una o più categorie di veicoli si usa il pannello integrativo modello II.4/b col simbolo preceduto dalla parola eccetto.[4]



    [1] Periodo aggiunto dall'art. 69, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

    [2] Comma così modificato dall'art. 69, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

    [3] Comma così modificato dall'art. 69, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

    [4] Comma così modificato dall'art. 69, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

    Tags: reg cds - titolo 2, dpr 495/1992, art.39 cds

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