C.d.S. - Art. 039 - Segnali verticali

    Codice della strada

    Art. 39 - Segnali verticali [1]

    1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:

    A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;

    B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:

    a) segnali di precedenza;

    b) segnali di divieto;

    c) segnali di obbligo;

    C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:

    a) segnali di preavviso;

    b) segnali di direzione;

    c) segnali di conferma;

    d) segnali di identificazione strade;

    e) segnali di itinerario;

    f) segnali di località e centro abitato;

    g) segnali di nome strada;

    h) segnali turistici e di territorio;[2]

    i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;

    l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.

    2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione.

    3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento si applica il comma 13 dell'art. 38.

     


    [1] Vedi anche regolamento c.d.s. da art. 77 ad art. 136.

    [2] Vedi anche art. 3, legge 27.7.1999 n. 268 "Disciplina delle strade del vino".

    Tags: art.39 cds

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