DPR 495/92 - Art. 009 Appendice I

    D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    Appendici al Titolo I - Appendice I

    Art. 9 (Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per massa) (675)

    1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall'articolo 62 del codice, sono le seguenti:

    a) Per i veicoli a motore non atti al traino:

    a.1) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati dall'articolo 61 del codice;

    a.2) valore minimo della massa complessiva: 35 t;

    a.3) velocità massima calcolata per costruzione: 70 km/h;

    a.4) eventuali dispositivi limitatori di velocità, purché riconosciuti ammissibili dalla Direzione generale della M.C.T.C., devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocità massima calcolata;

    a.5) sono ammessi dispositivi di sollevamento degli assi, da utilizzare per brevi tratti stradali ed in condizione di scarsa aderenza degli stessi, secondo le norme emanate al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.;

    a.6) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria N3 di appartenenza.

    b) Per i veicoli a motore atti al traino:

    b.1) massa rimorchiabile compresa tra 3 e 6 volte la massa complessiva massima del veicolo a motore e comunque non superiore ad 8 volte la sua massa aderente;

    b.2) massa aderente non inferiore al 65% della massa complessiva massima. Massa minima sull'asse direttivo non inferiore al 20% della massa complessiva per i veicoli a due o a tre assi. Nel caso di due assi direttivi il valore della massa gravante su ciascuno di essi deve essere non inferiore al 17,5% della massa complessiva;

    b.3) velocità massima calcolata per costruzione in servizio di traino: 62,5 km/h, con l'eccezione di cui al successivo punto b.4); (676)

    b.4) trasmissioni: è ammesso l'attrezzaggio con trasmissioni che consentano di raggiungere una velocità massima calcolata non superiore a 70 km/h nei casi sotto indicati e se il conseguimento di tale velocità è reso possibile da elementi costruttivi:

    b.4.1) quando viaggiano isolati;

    b.4.2) quando effettuano servizio di traino entro i limiti di dimensioni e massa ammessi dagli articoli 61 e 62 del codice e soddisfano le condizioni di cui al comma 5 dell'appendice III al titolo III;

    b.4.3) quando agganciano un rimorchio riconosciuto per una massa complessiva massima di 42,6 t e formano una combinazione della massa massima di 72 t nel rispetto del rapporto di traino 1,45. In questo caso i veicoli della combinazione devono rispettare, oltre a tutte le norme tecniche specifiche per i veicoli eccezionali e per trasporti eccezionali, anche l'iscrizione nella fascia d'ingombro. Non si effettua la prova di cui al comma 5, lettera b), dell'appendice III al titolo III o della verifica prevista allo stesso comma, lettera c), del valore minimo della potenza specifica se la potenza del propulsore del veicolo trattore è non inferiore a 259 kW. La massa complessiva di 42,6 t, nel caso di semirimorchi, è riferita alla massa gravante sugli assi a terra del semirimorchio;

    b.5) eventuali dispositivi limitatori di velocità, purché riconosciuti ammissibili dalla Direzione generale della M.C.T.C., devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocità massima calcolata;

    b.6) sono ammessi dispositivi di sollevamento degli assi, da utilizzare per brevi tratti stradali ed in condizione di scarsa aderenza degli stessi, secondo le norme emanate al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.;

    b.7) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria N3 di appartenenza.

    c) Per i veicoli rimorchiati:

    c.1) valore della massa minima complessiva del rimorchio: 29 t; per i semirimorchi tale massa è riferita a quella gravante sugli assi a terra;

    c.2) velocità di base ai fini del dimensionamento e dell'equipaggiamento, tenuto anche conto della pressione di gonfiaggio dei pneumatici, che in ogni caso non può superare i 10 bar:

    c.2.1) 80 km/h se di massa complessiva da 29 a 42,6 t;

    c.2.2) 62,5 km/h se di massa complessiva superiore a 42,6 t e sino a 80 t; (677)

    c.2.3) 40 km/h se di massa complessiva superiore a 80 t. Per i veicoli rimorchiati eccezionali e per trasporti eccezionali, abbinabili a trattori classificati mezzi d'opera, la velocità di base deve comunque essere non inferiore a 80 km/h; (678)

    c.3) dimensioni: entro o eccedenti i limiti dall'articolo 61 del codice;

    c.4) timoni e veicoli rimorchiati telescopici: si applicano le norme previste ai punti b.2) e b.3) dell'appendice II al titolo I;

    c.5) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria 04 di appartenenza.

    d) Prove:

    d.1) i valori delle masse eccezionali dichiarate dal costruttore possono essere ammessi a condizione che lo spunto in salita e la tenuta del freno di stazionamento risultino verificati sulle seguenti pendenze:

    d.1.1) 18% per il veicolo isolato di cui alla lettera a);

    d.1.2) 16% per lo spunto in salita e 18% per la tenuta del freno di stazionamento per il veicolo isolato di cui alla lettera b);

    d.1.3) 8% per il complesso formato con un valore del rapporto di traino di 1,45;

    d.1.4) 4,5% per il complesso formato con un valore del rapporto di traino uguale o superiore a 3;

    d.2) per i singoli dispositivi e per le prove di prestazione, si fa riferimento alla normativa in vigore, in quanto applicabile. Per i veicoli di cui alla lettera b), ai fini della determinazione della massa rimorchiabile, dovrà altresì verificarsi che la potenza minima del propulsore installato sul veicolo a motore, riferita al valore massimo in tonnellate della combinazione che può formare con il veicolo rimorchiato, non risulti comunque inferiore a:

    d.2.1) 1,76 kW/t per combinazioni della massa complessiva sino a 100 t con l'eccezione di cui al punto b.4);

    d.2.2) 1,17 kW/t per combinazioni della massa complessiva di oltre 150 t. Per valori della massa complessiva della combinazione compresi tra 100 e 150 t, la potenza minima del propulsore deve essere quella risultante per interpolazione lineare tra 1,76 e 1,17 kW/t. Le potenze specifiche sopra indicate sono ridotte rispettivamente a 1,47 kW/t e 1,03 kW/t, oppure al valore interpolato tra 1,47 e 1,03, per la combinazione la cui massa complessiva sia compresa tra 100 e 150 t, per i veicoli trattori ad aderenza totale ed equipaggiati con rallentatori idraulici od elettrici idonei a superare la prova di cui al successivo punto d.3.3);

    d.3) la verifica dei dispositivi di frenatura sarà attuata in conformità delle disposizioni di cui agli allegati I, II - con esclusione del punto 1.1.4.2. dell'allegato II e della relativa appendice - III, IV, V, VI, VII e, per i soli veicoli suscettibili di superare la velocità diI 50 km/h, X della direttiva 71/320/CEE:

    d.3.1) Il tempo t, corrisponde a x = 75% di cui al punto 2.4 dell'allegato III della direttiva citata, non deve essere inferiore a 0,5 secondi. Per i veicoli abilitati a circolare anche entro i limiti di cui agli articoli 61 e 62 del codice, senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice, la verifica dei dispositivi deve essere attuata anche a tutte le masse legali, nel pieno rispetto delle norme in vigore per i veicoli della categoria N3;

    d.3.2) deve essere altresì verificato che i veicoli di cui alla lettera b), alla massa massima eccezionale che possono formare, siano in grado di mantenere, sulla pendenza del 6% (per le combinazioni di massa di 72 t e rapporto di traino di 1,45) e del 4,5% (per le combinazioni con rapporto di traino non inferiore a 3 e non superiore a 6), una velocità stabilizzata di 25 ± 5 km/h (scegliendo il rapporto che più si avvicina al valore di 25 km/h) senza far ricorso ad alcuno dei dispositivi di frenatura di servizio, di soccorso o di stazionamento. La verifica va attuata sulla predetta pendenza per corsa per una lunghezza di 6 km;

    d.3.3) le prove di cui ai punti 1.3. e 1.4 dell'allegato II citato al precedente punto d.3) non sono sostitutive di quelle di cui al punto d.3.2), la quale è invece da ritenersi sostitutiva delle predette prove 1.3 e 1.4 del predetto allegato II. Queste ultime prove devono, comunque, essere effettuate alle masse massime che i veicoli possono conseguire ai sensi dell'articolo 62 del codice, qualora venga richiesto il riconoscimento della circolazione a tali masse senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice, sia per i veicoli a motore isolati che per quelli rimorchiati.

    2. Per i veicoli destinati a formare complessi costituiti da più veicoli a motore e/o più veicoli rimorchiati si applicano le prescrizioni dettate dalla Direzione generale della M.C.T.C., qualora necessarie per la realizzazione di particolari tipi di tali complessi.


    (675) Appendice aggiunta dall'art. 229, comma 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    (676) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 13 dicembre 2004, n. 327.

    (677) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.P.R. 13 dicembre 2004, n. 327.

    (678) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.P.R. 13 dicembre 2004, n. 327.

    Tags: reg cds - app titolo 1, dpr 495/1992, art.10 cds

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