C.d.S. - Art. 196 - Principio di solidarietà

    Codice della strada

    Art. 196 - Principio di solidarietà [1] [2] [3]

    1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli,[4] o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione [5].

    2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

    3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore è obbligato, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.

    4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione stessa.


    [1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 382.

    [2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; legge 29.7.2010 n. 120.

    [3] Relativamente alla valenza da attribuire alla trascrizione del trasferimento di proprietà dei veicoli presso il PRA ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati in solido ex art. 196, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413/19 del 13.2.2001. Per la responsabilità solidale del locatario in caso di locazione senza conducente, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413-19 del 26.2.2001. Per la responsabilità solidale del proprietario del veicolo, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413/19 del 22.5.2001; per l'applicabilità della confisca amministrativa del veicolo, in caso di reiterazione di violazione, nei confronti di uno dei diversi proprietari di veicoli vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/6326/57 del 4.8.2003.

    [4] Parole inserite dall'art. 11 della legge 29.7.2010 n. 120.

    [5] Parole aggiunte dall'art. 102 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

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