C.d.S. - Art. 081 - Competenze dei funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri

    Codice della strada

    Art. 81 - Competenze dei funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per i trasporti terrestri [1] [2]

    1. Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia di veicoli a motore e di quelli da essi trainati sono effettuati da dipendenti appartenenti ai ruoli del Dipartimento per i trasporti terrestri della VI, VII, VIII e IX qualifica funzionale o dirigenti, muniti di diploma di laurea in ingegneria o architettura, ovvero diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica.

    2. I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica, vengono abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici a seguito di apposito corso di qualificazione con esame finale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

    3. Il regolamento determina i profili professionali che danno titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui ai commi precedenti.

    4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti vengono fissate le norme e le modalità di effettuazione del corso di qualificazione previsto dal comma 2.



    [1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 242.

    [2] Articolo modificato da: D.Lgs. 15.1.2002 n. 9.

    Tags: cds, art.81 cds

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