C.d.S. - Art. 082 - Destinazione ed uso dei veicoli

    Codice della strada

    Art. 82 - Destinazione ed uso dei veicoli [1] [2]

    1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.

    2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.

    3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.[3] [4]

    4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione.[5] Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio [6].

    5. L'uso di terzi comprende:

    a) locazione senza conducente;

    b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;

    c) servizio di linea per trasporto di persone;

    d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;

    e) servizio di linea per trasporto di cose;

    f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.

    6. Previa autorizzazione dell'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri , gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa [7].

    7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito.

    8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.

    9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00.

    10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.



    [1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 243.

    [2] Articolo modificato da: D.Lgs. 15.1.2002 n. 9.

    [3] All'atto della immatricolazione dei veicoli di massa complessiva inferiore a 6 t (comma 3 dell'art. 82 c.d.s. ) occorre presentare apposita dichiarazione relativa all'uso "proprio" o "di terzi" cui il proprietario intende adibirli: vedi circolare 27.5.1994 n. 1264/4319(3).

    [4] In relazione al trasporto di cose sui veicoli della categoria internazionale M1 - autoveicoli per trasporto persone – il Ministero dell'interno, con circolare 27.7.1999, prot. 300/A/43928/105/27, ritiene che "sembra legittimo, e non sanzionabile, sia il trasporto di oggetti di natura personale o che siano comunque destinasti all'uso proprio o familiare, che il trasporto di beni in conto campionario non destinati alla vendita, purché siano sistemati secondo le caratteristiche strutturali del veicolo". Vedi anche circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione 14.12.1999, prot. n. 1927/FP3 - MOT B086 e circolare Ministero dell'interno 3.2.2000 prot. n. 300/A/21415/105/27.

    [5] Per gli autoveicoli da adibire a prove di esame per il conseguimento della patente di guida vedi: circolare DGMCTC 22.2.1994, prot. n. 1193/4610, circolare 28.7.2005, n. MOT3/3395/M310.

    [6] Per la definizione dell'uso degli autocarri di massa inferiore a 6 t., vedi circolare 27.5.1994 prot. n. 1264/4319.

    [7] Al riguardo vedasi D.M. 23.12.2003 concernente "Uso, destinazione e distrazione degli autobus" e circolare DTT 21.5.2004, prot. n. 1612-CA/57/00.

    Tags: cds, art.82 cds

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