In vigore da oggi il decreto-legge sicurezza: Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la legge di conversione

    Sulla Gazzetta ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018 è stata pubblicata la legge 1 dicembre 2018, n. 132 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”. Nella stessa Gazzetta ufficiale è stato, anche, pubblicato il testo del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 coordinato con la legge di conversione.

    Il decreto così come modificato dalla legge di conversione è già in vigore da oggi ed è costituito da 40 articoli suddivisi nei seguenti 4 Titoli:

    Titolo I (artt. 1-15) - Disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione;
    Titolo II (artt. 16-31) - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa;
    Titolo III (artt. 32-38) - Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell’Interno nonché sull’organizzazione e il funzionamento dell’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
    Titolo IV (artt. 39-40) - Disposizioni finanziaruie e finali.

    Con il Decreto sicurezza sono state apportate significative modifiche al codice della strada:

    1 - Art. 7 c.d.s. - L’attività di parcheggiatore non autorizzato, nel caso di seconda infrazione o svolta con l’impiego di minori, diventa illecito penale;

    2 - Art. 93 c.d.s. - Le modifiche vietano a chi ha la residenza in Italia da più di 60 giorni di circolare con veicoli immatricolati all’estero, salvo la disponibilità dei veicoli in particolari forme documentate di leasing, comodato o noleggio s.c.;

    3 - Art. 132 c.d.s. - L'articolo, secondo cui il veicolo immatricolato all'estero può circolare in Italia al massimo per un anno, prevede ora che, scaduto questo termine, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario può chiedere all’UMC competente un foglio di via per lasciare il territorio nazionale. Circolando oltre l’anno la sanzione pecuniaria è aumentata, il veicolo è praticamente sequestrato e, se non si provvede come sopra detto, entro 180 giorni viene confiscato.

    4 - Art. 196 c.d.s. - Introduce delle precisazioni sulla figura di obbligato in solido: per l’art. 94 c. 4 bis è tale non più il proprietario del veicolo ma l’intestatario temporaneo; nel caso di veicoli immatricolati all’estero e circolanti in Italia è la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo;

    5 - Art. 213 c.d.s. - Il nuovo testo introduce sostanziali modificazioni nella normativa del sequestro per confisca dei veicoli:

    - tutti i veicoli sequestrati, compresi ciclomotori e motocicli, devono essere affidati in custodia agli interessati (proprietario, conducente, genitore in caso di minorenne, ecc.);

    - in caso di impossibilità o rifiuto, il veicolo è depositato in depositeria ai sensi dell'art. 214-bis con obbligo di tempestivo ritiro, successivo alla comunicazione pubblicata nel sito internet istituzionale della prefettura-UTG competente, altrimenti: trasferimento immediato di proprietà;

    - la circolazione con veicolo sequestrato comporta il trasferimento del veicolo in proprietà al soggetto di cui all’art. 214-bis, cui viene consegnato, nonché la revoca della patente;

    - è sempre disposta la confisca dei veicoli (non solo ciclomotori e motocicli) adoperati per commettere reati diversi da quelli previsti dal codice della strada;

    6 - Art. 214 c.d.s. - Disposizioni analoghe a quelle del caso precedente sono previste per il fermo amministrativo dei veicoli;

    7 - Art. 215-bis c.d.s. - Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati - introdotto nuovo articolo;

    8 - D.Lgs. 66/1948 - Con le nuove disposizioni sul blocco stradale, ostacolare la libera circolazione con ingombri e ostruzioni è illecito penale non solo per le strade ferrate ma anche per le strade ordinarie. È illecito amministrativo l’ostruzione di strada ordinaria col proprio corpo.

    D.L. 11/2018 conv. in L. 01/12/2018 n. 132 - Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica (Stralcio)

     

    Tags: art.196 cds, art.214 cds, art.132 cds, art.213 cds, art.7 cds, art.93 cds

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