C.d.S. - Art. 121 - Esame di idoneità

    Codice della strada

    Art. 121 - Esame di idoneità [1] [2]

    1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.[3]

    2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle direttive della Comunità Europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.[4]

    3. Gli esami per la patente di guida, per le abilitazioni professionali di cui all'articolo 116 e del certificato di idoneità professionale di cui all'articolo 118, sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere nell'esercizio della funzione di esaminatore è subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis.[5]

    4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3.[6]

    5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione iniziale, di formazione periodica e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni.[7]

    5-bis. I contenuti del corso di qualificazione iniziale del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi sono finalizzati, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono altresì disciplinate le condizioni soggettive necessarie per la frequenza dei suddetti corsi nonché i contenuti e le procedure dell'esame finale. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede ad un controllo di qualità sul predetto personale e ad una formazione periodica dello stesso.[8]

    6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.

    7. Le prove d'esame sono pubbliche.

    8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122.[9]

    9. La prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria AM, A1, A2 ed A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.[10] [11]

    10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese [12].

    11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida.[13]

    12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.[14]


    [1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993 n. 360; DPR 19.4.1994 n. 575; D.Lgs. 15.1.2002 n. 9; legge 29.7.2010 n. 120; D.Lgs. 18.4.2011 n. 59.

    [2] Vedi art. 332 e 333 Regolamento al c.d.s..

    [3] Vedi, anche, l’ art. 23, comma 1 e l'art. 25, comma 4, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59.

    [4] I programmi d'esame per il conseguimento delle patenti di guida sono stabiliti, in via generale nell'allegato II al D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 con le successive modifiche e integrazioni per tutte le patenti esclusa la AM, e più in dettaglio da D.M. per ogni singola categoria.

    [5] Comma così modificato dall'art. 9 D.Lgs. 18.04.2011, n. 59 con applicazione a decorrere dal 19.01.2013. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati professionali di cui all'art. 116 e per l'idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui all'art. 123 sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri.".

    [6] Comma così modificato dall'art. 9 D.Lgs. 18.04.2011, n. 59 con applicazione a decorrere dal 19.01.2013. Si riporta di seguito il testo previgente: "4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3.".

    [7] Comma così modificato dall'art. 9 D.Lgs. 18.04.2011, n. 59 con applicazione a decorrere dal 19.01.2013. Si riporta di seguito il testo previgente: "5. Con decreto del Ministro dei trasporti sono determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 4.".

    [8] Comma inserito dall’art. 28 D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 in vigore dal 19.1.2013.

    [9] Comma così sostituito dall'art. 20 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "8. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.".

    [10] Comma così modificato dall'art. 9 D.Lgs. 18.04.2011, n. 59 con applicazione a decorrere dal 19.01.2013. Si riporta di seguito il testo previgente: "9. A partire dal 1° gennaio 1995, la prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.".

    [11] Vedi al riguardo le seguenti disposizioni del DTT: circolare 2.6.1995, n. 106/95; circolare 28.7.2005, n. MOT3/3395/M310.

    [12] Parole così sostituite dall'art. 61 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [13] Comma, prima sostituito dall'art. 6, D.P.R. 19.04. 1994, n. 575, poi così modificato dall'art. 20 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d'esame.".

    [14] Comma così sostituito dall'art. 6 del DPR 19.4.1994, n. 575, con applicazione dall'1.10.1995, per effetto dei DDLL via via reiterati fino al D.L. 25.11.1995, n. 501, conv., con mod., nella legge 5.1.1996, n. 11.

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