Min. Interno - Circ. 15/01/1994 n. 300/A/48507/113/2 - Codice della strada. Art. 196. Principio di solidarietà

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale
Servizio Polizia Stradale - Div. 1^

Prot. n. 300/A/48507/113/2

Roma, 15 gennaio 1994

OGGETTO: Codice della strada. Art. 196. Principio di solidarietà.

 

Le organizzazioni di categoria delle Imprese esercenti servizi di noleggio di veicoli senza conducente, hanno rappresentato che alcuni organi di polizia stradale applicano alle stesse imprese il principio di solidarietà, notificando a quelle le infrazioni commesse dai locatari pretendendo, di conseguenza, il pagamento delle sanzioni pecuniarie in caso di inadempimento dell'utilizzatore del veicolo.

Al riguardo, si rappresenta che l'art. 196 del Codice della strada, nel disciplinare il principio di solidarietà, indica il locatario come responsabile in solido, con l'autore della violazione, nelle ipotesi di infrazioni commesse con veicoli adibiti a locazione senza conducente (art. 84) , escludendo da ogni responsabilità le imprese locatrici.

Ovviamente, in caso di coincidenza tra locatario e conducente non ci sarà nessun obbligato in solido.

Il dettato della norma non consente margini interpretativi e, pertanto, appare opportuno richiamare l'attenzione sull'argomento affinché la questione venga chiarita a tutti gli operatori di polizia stradale.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla procedura da adottare, nel caso di locazione senza conducente per la notifica dei verbali di contravvenzione. L'organo accertatore, una volta verificato che il veicolo è di proprietà di una società di noleggio, dovrà provvedere all'ulteriore notifica del verbale di contestazione al locatario o al conducente del veicolo indicato dalla Società stessa.

In tal modo si evita di attivare un'anomala procedura per la quale i verbali divengono, erroneamente, dopo 60 giorni dalla notifica alla Società, titoli esecutivi nei confronti della stessa, innestando un contenzioso che, oltre ad aggravare inutilmente il lavoro della Prefettura, comporta un maggiore onere per l'Amministrazione necessariamente soccombente.

Si prega, sull'argomento, voler impartire agli organi competenti precise disposizioni affinché si attengano alla regolare procedura che l'art. 201 del codice prevede nelle fattispecie in parola.

PEL MINISTRO

 

Tags: responsabilità solidale, art.196 cds, art.201 cds

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