C.d.S. - Art. 201 - Notificazione delle violazioni

Codice della strada

Art. 201 - Notificazione delle violazioni [1] [2] [3] [4]

1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, [5] deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa [6], ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione [7].[8] Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni [9] dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione [10]. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento. [11]

1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;

b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;

c) sorpasso vietato;

d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; [12]

f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168 e successive modificazioni;

g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, [25] o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127; [13]

g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento [14][15]

1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. [16]

1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.[17]

2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.

2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria.[18]

3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione [19] con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.[20] Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente [21][22]

4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. [23]

5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilità, il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica. [24]


[1] Vedi regolamento c.d.s. artt. 384, 385 e 386.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993 n. 360; D.Lgs. 15.1.2002 n. 9; D.L. 27.6.2003 n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003 n. 214; legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151; legge 31.7.2005 n. 156 di conversione del D.L. 17.6.2005 n. 106; legge 29.7.2010 n. 120.

[3] Le disposizioni dell'articolo 201, come da ultimo modificato dal comma 1, lettere a) e b), dell'art. 36 della legge 29.7.2010 n. 120, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della medesima legge 29.7.2010 n. 120 avvenuta il 13 agosto 2010.

[4] In merito alla legittimità dei verbali redatti con sistemi meccanizzati e senza firma del verbalizzante, vedi circolare del Ministero dell'interno n. 42 del 17.4.2000 e n. M/2413/11 del 25.8.2000. Relativamente alla valenza da attribuire alla trascrizione del trasferimento di proprietà dei veicoli presso il PRA ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati in solido ex art. 196, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413/19 del 13.2.2001.

[5] In merito alla immediatezza della contestazione vedi la circolare n. 81 del 2.8.2000 del Ministero dell'interno.

[6] Le parole "di riconoscimento" sono state soppresse dall'art. 103 del D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

[7] Parole così sostituite dall'art. 103 del D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

[8] Periodo così modificato dalla legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 198 del 17.6.1996 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma nella parte in cui, nell'ipotesi di identificazione dell'effettivo trasgressore o degli altri responsabili, avvenuta successivamente alla commissione della violazione, fa decorrere il termine di centocinquanta giorni per la notifica della contestazione dalla data dell'avvenuta identificazione, anziché dalla data in cui risultino dai pubblici registri l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.

[9] Parole così sostituite dall'art. 36 della legge 29.7.2010 n. 120.

[10] Periodo inserito dall'art. 36 della legge 29.7.2010 n. 120.

[11] Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 4, d.l. 27.06.2003, n. 151 come modificato dall'allegato alla L. 01.08.2003, n. 214 con decorrenza dal 13.08.2003 e poi dall'art. 36 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010 ed applicazione alle violazioni commesse dopo il 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1 bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento."

[12] L'art. 61 della legge 29.7.2010 n. 120 ha previsto che agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al c.d.s. soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, da utilizzare ai fini dell'accertamento delle violazioni esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del DPR 22.6.1999 n. 250.

[13] La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 36 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133 bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127. ".

[14] Lettera inserita dall'art. 36 della legge 29.7.2010 n. 120  e, successivamente, così sostituita dall'art. 1, comma 597, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

[15] Comma così modificato dalla legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151.

[16] Il presente comma inserito dall'art. 4, D.L. 27.06.2003, n. 151 come modificato dall'allegato alla L. 01.08.2003, n. 214 con decorrenza dal 13.08.2003, è stato così modificato dall'art. 36 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "1 ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1 bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1 bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate.".

[17] Comma inserito dall'art. 36 della legge 29.7.2010 n. 120.

[18] Comma aggiunto dalla legge 31.7.2005 n. 156 di conversione del D.L. 17.6.2005 n. 106.

[19] Parole così sostituite dall'art. 103 del D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

[20] Periodo aggiunto dal D.L. 27.6.2003 n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003 n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

[21] Relativamente al momento in cui si perfeziona la notificazione del verbale di contravvenzione, vedi circolare Ministero dell'interno 23.9.2003 prot. n. M/4106-3.

[22] Il presente comma è stato così modificato dall'art. 4, d.l. 27.06.2003, n. 151, con decorrenza dal 30.06.2003. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.".

[23] Relativamente al recupero delle spese di notifica, vedi le circolari del Ministero dell'interno prot. n. M/4106-5 del 13.12.1999, prot. n. M/4106/5 dell'8.2.2000, prot. n. M/4106/5 del 15.3.2000 e prot. n. M/2413-13 del 19.8.2003.

[24] Comma aggiunto dalla legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[25] L'art.47-bis, comma 3, del D.L. 24/04/2017 n. 50 conv. in L. 21/06/2017 n. 96, all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), dopo le parole: «alle aree pedonali,» ha inserito le seguenti: «alle piazzole di carico e scarico di merci,»

Tags: cds, art.201 cds

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