ACI - Circ. 18/05/2021 n. 027/0000843/21 - Nuove procedure D.Lgs. n. 98/2017. Variazioni dati anagrafici. Obbligo di annotazione al PRA

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Unità Progettuale per l'Attuazione
del Documento Unico per gli Automobilisti

Prot. n. 027/0000843/21

Roma, 18 maggio 2021

OGGETTO: Nuove procedure D.Lgs. n. 98/2017. Variazioni dati anagrafici. Obbligo di annotazione al PRA.

 

Con Lett. Circ. n. 12725 del 7/12/2012, in applicazione delle novità normative introdotte dall'art. 247 bis del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, è stata prevista la non obbligatorietà dell'annotazione al PRA delle variazioni anagrafiche relative all'intestatario, persona fisica, del veicolo e delle variazioni e trasformazioni societarie.

Con l'entrata in vigore della nuova normativa, che ha introdotto il Documento Unico, è stato espressamente previsto che presupposto per il rilascio del DU sia l'allineamento dei dati nell'Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) e nel Pubblico Registro Automobilistico e che i dati giuridico - patrimoniali del veicolo, riportati sul DU, siano validati dal PRA (art. 1 comma 2 lett. c. del D.Lgs n. 98/2017).

Con specifico riferimento ai soggetti, presupposto imprescindibile per il rilascio del DU, è che negli Archivi PRA e ANV, per quanto riguarda le persone fisiche, siano coincidenti i dati anagrafici e il Codice Fiscale e per quanto riguarda le persone giuridiche sia coincidente il Codice Fiscale.

Poiché in base al citato D.Lgs n. 98/2017 "la responsabilità per i dati relativi alla proprietà e alla locazione finanziaria dei veicoli" è in capo ad ACI, ne deriva la necessità di registrare tali variazioni anche al PRA. Infatti in assenza dell'annotazione al PRA di tali variazioni (che possono impattare sul CF, sul cognome ecc.) non è possibile l'individuazione univoca del soggetto persona fisica e quindi il PRA non potrebbe "certificare" i dati stessi.

Pertanto, il mutato contesto normativo sopra descritto impone necessariamente una revisione delle disposizioni contenute nella sopra richiamata Lett. Circ. n. 12725/2012.

Per le motivazioni sopra evidenziate, ne consegue che, fino a quando tali variazioni non verranno gestite con le nuove procedure DL98, la parte dovrà richiedere l'aggiornamento delle variazioni anagrafiche delle persone fisiche (dati anagrafici e/o Codice Fiscale) anche al PRA (cod. form. 85) .

Per quanto riguarda le Società rimangono ferme le disposizioni previste dalla sopra richiamata Lett. Circ. n. 12725/2012 al punto 1) che non prevedono di effettuare l'aggiornamento al PRA in caso di variazioni o trasformazioni societarie. Tali disposizioni sono confermate solo nei casi in cui, a seguito dell'operazione societaria, il codice fiscale non sia stato variato. Solo in tale caso, infatti, il PRA può certificare l'individuazione univoca del soggetto persona giuridica.

Sarà, invece, necessario annotare la variazione qualora l'operazione societaria abbia determinato anche la variazione del Codice Fiscale, evento che in generale accade ad esempio in caso di trasformazione societaria.

Si precisa che la necessità di procedere all'annotazione al PRA delle variazioni sopra citate ricorre solo nel caso in cui debba essere rilasciato un DU a nome del soggetto, già intestatario al PRA, che ha modificato i dati anagrafici e/o il Codice Fiscale aggiornando solo l'ANV. Tali casi si verificano, ad esempio, a fronte di richieste di rilascio del DU con codice pratica C188XX o in caso di rinnovo di iscrizione.

Viceversa non sarà necessario procedere alla preventiva annotazione delle suddette rettifiche di parte nel caso in cui i dati variati riguardino l'intestatario al PRA in qualità di venditore. In tal caso sarà sufficiente dichiarare nel corpo dell'autentica l'avvenuta variazione o allegare documentazione attestante la modifica secondo le modalità già in uso indicate nel Manuale delle autentiche.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Giorgio Brandi

Tags: pra

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