Cass. Civ- Sez. VI - Ord. 11/07/2022 n. 21899 - Notifica verbale al c.d.s. e dati residenza non aggiornati al PRA

ORDINANZA CORTE CASSAZIONE
11 luglio 2022, n. 21899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Presidente: Luigi Giovanni LOMBARDO

Rel. Consigliere: Mauro CRISCUOLO

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Ragioni in fatto ed in diritto della decisione

A. A. proponeva opposizione dinanzi al giudice di pace di Capaccio avverso l'ingiunzione ex RD n. 639/1910 con la quale la Impresa XXX, quale concessionaria per la riscossione per conto del Comune di Capaccio Paestum, le aveva ingiunto il pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada a seguito dell'infrazione accertata con verbale del 2/9/2015 asseritamente notificato il 7/12/2015, e lamentava che in realtà il verbale non le era mai stato notificato.

Il Giudice di Pace, con la sentenza n. 29/2018, accoglieva l'opposizione ritenendo che la notifica, perfezionatasi per compiuta giacenza, era nulla, in quanto era stata effettuata presso la vecchia residenza dell'opponente, allorquando aveva già comunicato il suo trasferimento, dovendosi reputare che la mancata annotazione dell'evento al PRA fosse imputabile all'amministrazione.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune, cui resisteva A. A.

Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 708 del 20 febbraio 2020, ha rigettato il gravame.

Dopo aver qualificato l'opposizione proposta quale recuperatoria, in quanto finalizzata a far valere il vizio dell'omessa notifica del verbale di accertamento, in occasione della notifica, non solo della cartella di pagamento, ma anche dell'ordinanza di cui al RD n. 639/1910, e ciò sul presupposto che la notifica di tale ultimo atto costituisca la prima occasione nella quale la parte sia venuta a conoscenza della pretesa creditoria vantata dall'amministrazione, la sentenza evidenziava come effettivamente l'opposizione fosse fondata sulla deduzione del vizio dell'invalidità della precedente notifica.

Dagli atti emergeva che il verbale era stato inviato al precedente indirizzo dell'opponente, la quale alcuni giorni prima della spedizione del verbale aveva comunicato al comune di Capaccio, ove prima risiedeva, ed ove era stata effettuata la spedizione del verbale, di essersi trasferita nel comune di Agropoli.

Dall'avviso di ricevimento non si evinceva alcuna attestazione circa la temporanea assenza della destinataria ovvero delle persone abilitate a ricevere il piego, né risultava l'immissione dell'avviso nella cassetta postale, ma si ricavava solo il deposito del piego presso l'ufficio postale.

L'art. 201 CdS prevede che il termine per la notifica del verbale decorra, in caso di successiva identificazione dei trasgressori, dalla data in cui risultino dai pubblici registri o dall'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la PA è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.

Il Tribunale ricordava che in base alla norma è sufficiente che la corretta annotazione della residenza emerga anche da una sola delle banche dati richiamate dalla legge, non potendosi esigere dal privato di dover farsi carico di provvedere ad una doppia annotazione del mutamento di residenza, al fine di rendere effettiva la conoscenza per la PA.

Pertanto, avuto riguardo al caso in esame, il Comune avvedutosi che il plico era stato depositato presso l'ufficio postale e non era stato ritirato, anche in ragione della mancata attestazione della temporanea assenza, aveva l'onere di effettuare delle verifiche presso l'anagrafe, che le avrebbero permesso di avvedersi del cambiamento di residenza della destinataria.

Il Comune di Capaccio Paestum propone ricorso per la cassazione di tale sentenza affidato a due motivi.

A. A. resiste con controricorso ed ha depositato memorie in prossimità dell'udienza.

La Impresa XXX non ha spiegato difese nel giudizio di cassazione.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 156 e 157 c.p.c.

Si lamenta che il Tribunale, dopo aver ritenuto privo di rilievo il fatto che l'opponente non avesse provato di avere comunicato, all'atto del cambio di residenza, anche il possesso del veicolo oggetto della contestazione, ha descritto il contenuto dell'avviso di ricevimento dell'atto, facendo quindi assumere a tale atto carattere decisivo ai fini dell'accoglimento dell'opposizione, sebbene la questione non fosse stata dedotta dall'opponente ed affrontata dal giudice di primo grado.

Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio della decisione impugnata.

Il Tribunale, come si evidenzia dalla lettura della sentenza, non ha rigettato l'appello sul presupposto dell'invalidità della notifica per le modalità di redazione dell'avviso di ricevimento, ma ha piuttosto ritenuto che fosse erronea a monte l'individuazione dell'indirizzo ove effettuare la notifica del verbale, atteso che già in precedenza l'opponente aveva comunicato al proprio comune di residenza il trasferimento ad altro comune, ritenendo quindi che, pur in mancanza di annotazione al PRA o presso l'archivio nazionale dei veicoli, il Comune, stante il mancato ritiro del piego depositato presso l'ufficio postale, avrebbe dovuto autonomamente sincerarsi dell'attuale residenza della A. A., anche tramite indagini presso gli uffici anagrafici.

L'accoglimento dell'opposizione si fonda quindi non già sulla nullità della concreta modalità di esecuzione della notifica (modalità che sono richiamate solo al fine di evidenziare che dalle stesse doveva sorgere il dubbio per la PA circa la corretta individuazione del luogo di spedizione del verbale) ma ancor più a monte sulla erronea individuazione del luogo ove spedire l'atto, il che denota come il motivo sia eccentrico rispetto al ragionamento che fonda la decisione impugnata, palesandosi quindi inammissibile.

Il secondo motivo denuncia ex art. 112 c.p.c. l'omessa pronuncia ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio nonché la violazione e falsa applicazione egli artt. 201 CdS, e 247 del regolamento di esecuzione del CdS, nonché la violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c.

Quanto alla ragione che ha determinato l'accoglimento dell'opposizione, e cioè alla possibilità per il Comune di potersi avvedere del cambio di residenza effettuato dall'opponente, in epoca anteriore alla spedizione del verbale di accertamento, si denuncia che il giudice di merito abbia ritenuto irrilevante l'accertamento anche in ordine al fatto che all'atto della comunicazione all'ufficio anagrafico del cambio di residenza, fosse stato indicato correttamente anche il numero di targa del veicolo interessato dalla violazione amministrativa oggetto di causa.

Si sottolinea che l'art. 201 CdS presuppone che la notifica debba essere effettuata ad uno dei soggetti di cui al precedente art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento, aggiungendosi che la notifica è validamente effettuata alla residenza, domicilio o sede del soggetto, quali emergenti dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli ovvero dal PRA o dalla patente di guida.

La notifica nel caso in esame era stata effettuata all'indirizzo che emergeva dalla MCTC e che coincideva con quello ancora risultante dal PRA. Il mancato aggiornamento dei registro può andare a discapito della PA solo se il privato cittadino, in caso di mutamento di residenza, abbia tenuto una condotta incolpevole.

Nella fattispecie deve ritenersi che il mancato aggiornamento del PRA e dell'archivio nazionale dei veicoli sia imputabile alla condotta dell'opponente che, allorché aveva comunicato all'anagrafe il cambio di residenza, aveva omesso anche di indicare correttamente il numero di targa del veicolo oggetto dell'accertamento.

Tale omissione ha quindi impedito al Comune, presso cui era stato denunciato il cambio di residenza di procedere all'aggiornamento delle variazioni anche presso i registri deputati a permettere l'identificazione del soggetto cui effettuare la notifica dei verbali di accertamento.

Il motivo è fondato.

Come si ricava in maniera evidente dal contenuto della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 24851/2010, affinché possa ravvisarsi un esonero da responsabilità del privato, con l'addebito alla PA del ritardo nelle annotazioni, è pur sempre necessario che all'atto della comunicazione del cambio di residenza presso gli uffici comunali, vi sia stata anche una corretta indicazione del numero di targa dei veicoli appartenenti al privato, poiché solo tale indicazione consente di ritenere imputabile alla PA il ritardo, dovendo quindi rispondere del difetto di collaborazione tra le varie amministrazioni tenute alla gestione delle banche dati.

Infatti, l'art. 201 CdS, al comma 1 dispone che: "Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento... Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data precedente in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione".

L'art. 94 CdS, commi 1 e 2 prevede che:

"1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del P.R.A., su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione di trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.

2) L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente si procede per i trasferimenti di residenza".

I primi tre commi dell'articolo 247 del regolamento di esecuzione e di attuazione del CdS (come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610) aggiunge che: "1. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., comunicano agli uffici provinciali del P.R.A. i dati di identificazione dei veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di residenza e di proprietà ed i dati anagrafici di chi si è rispettivamente dichiarato intestatario o nuovo intestatario, nei tempi di cui all'art. 245, commi 1 e 3, e con le modalità di cui al comma 2, dello stesso articolo.

2. Gli uffici provinciali del P.R.A. comunicano agli uffici provinciali della M.C.T.C. le informazioni relative ai veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di proprietà nei tempi di cui all'art. 245, commi 1 e 3, e con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo.

3. L'ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad aggiornare la carta di circolazione per i trasferimenti di residenza comunicati alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, trasmettendo per posta, alla nuova residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del locatario del veicolo cui si riferisce la carta di circolazione, un tagliando di convalida da apporre sulla carta di circolazione medesima. A tal fine i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla stessa Direzione generale, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza, senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1 dicembre 1986. n. 870 per l'aggiornamento della carta di circolazione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è proprietario o locatario o usufruttuario di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento".

Le Sezioni Unite nel precedente sopra richiamato hanno appunto ritenuto di aderire all'orientamento manifestatosi presso questa Corte secondo cui (tra le tante: 9/7/2009 n. 16185; 20/1/2010 n. 928; 18/1/2010 n. 653) ai sensi del citato art. 247 reg. esec. CdS, le comunicazioni al P.R.A. del cambio di residenza ritualmente dichiarato dal proprietario all'anagrafe comunale (nel rispetto della procedura da seguire e con l'indicazione dei dati relativi alla patente ed ai mezzi di appartenenza) debbano essere eseguite di ufficio a cura della P.A. per cui. ove la P.A. non abbia proceduto all'aggiornamento dei relativi archivi, la notifica della contestazione effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita.

Diviene quindi fondamentale, e non già irrilevante, come invece sostenuto dal Tribunale, verificare se all'atto della richiesta del cambio di residenza, l'opponente avesse anche indicato correttamente il numero di targa del veicolo oggetto dell'infrazione per cui è causa, poiché solo a tale condizione è dato ravvisare quel colpevole difetto di collaborazione che rende imputabile alla PA l'erronea notificazione del verbale di accertamento presso l'indirizzo, almeno anagraficamente, non più attuale.

La tesi del Tribunale sostenuta nella sentenza impugnata, nel ritenere appunto la detta verifica irrilevante, perviene nella sostanza ad abrogare parte del primo comma del citato art. 247, che appunto impone anche l'indicazione dei dati di identificazione dei veicoli per i quale deve avvenire poi l'annotazione presso i registri di cui all'art. 201 CdS, poiché, seguendo la tesi qui avversata, una volta non perfezionatasi la notifica con la consegna al destinatario (che nel frattempo ha mutato residenza), sarebbe in ogni caso onere della PA quello di verificare quale sia la sua attuale residenza anagrafica, e ciò a prescindere dal fatto che l'omessa indicazione del numero di targa non abbia posto il Comune nella condizione di avvedersi della necessità di dover comunicare l'evento anche ai registri deputati alla raccolta dei dati dei veicoli, e presi in esame dal CdS.

Né in senso contrario può richiamarsi quanto sostenuto da Cass. n. 6971/2011, la cui motivazione, oltre ad evidenziare una piena adesione ai principi affermati da Cass. S.U. n. 24851/2010, conferma che solo gli elenchi indicati nell'art. 201 hanno valenza alternativa e contribuiscono a permettere alla PA di individuare la residenza o il domicilio del trasgressore, e che il presupposto per individuare il colpevole difetto di collaborazione delle PPAA è che le informazioni date dal privato al momento del cambio di residenza siano complete ed includano anche gli elementi identificativi dei veicoli per i quali si impone l'annotazione presso i registri agli stessi riservati.

La sentenza impugnata non si è quindi conformata a detti principi e deve essere cassata, con rinvio per nuovo esame, al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, e dichiarato inammissibile il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del 24 giugno 2022.

Il Presidente: LOMBARDO

Il Consigliere estensore: CRISCUOLO

Depositato in Cancelleria l'11 luglio 2022.

Tags: notifica, pra

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