Min. Interno - Circ. 10/10/2019 n. 14919 - Art. 120 cds. Revoca della patente di guida per intervenuta carenza dei requisiti morali prescritti per la titolarità dell'abilitazione

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali

Prot. n. 14919

Roma, 10 ottobre 2019

OGGETTO: Articolo 120 del codice della strada, approvato con decreto legislativo n. 285 del 1992. Revoca della patente di guida per intervenuta carenza dei requisiti morali prescritti per la titolarità dell'abilitazione. Sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 24 gennaio - 9 febbraio 2018.

 

Si fa seguito alle circolari n. 2665 del 19 febbraio 2018 e n. 5210 del 28 marzo 2018, con le quali è stata richiamata l'attenzione delle SS. LL. sulla sentenza della Corte Costituzionale in oggetto indicata, dichiarativa della natura discrezionale - e non più vincolata - del provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida adottato ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del codice della strada, con riferimento alla sola fattispecie della condanna per violazione degli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 divenuta irrevocabile in data successiva al rilascio dell'abilitazione.

In particolare, il comma 2 del citato articolo 120 è stato censurato in quanto "sul presupposto di una indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento" dell'abilitazione "ricollega ... in via automatica, il medesimo effetto ... ad una varietà di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneità, atteso che la condanna ... può riguardare reati di diversa, se non addirittura di lieve, entità ... che .. . possono ... essere assai risalenti nel tempo, rispetto alla data di definizione del giudizio. Il che dovrebbe escluderne l'attitudine a fondare, nei confronti del condannato, dopo un tale intervallo temporale, un giudizio, di assenza dei requisiti soggettivi per il mantenimento del titolo di abilitazione alla guida, riferito, in via automatica, all'attualità".

Come segnalato con le citate ministeriali, il potere di revoca della patente di guida - nella specifica ipotesi della situazione personale ostativa della titolarità del documento esaminata dal Giudice delle leggi - deve essere esercitato soltanto nel caso in cui si reputino accertati concreti elementi tali da far ritenere che il possesso dell'abilitazione in capo al destinatario integri tuttora quella situazione di pericolo per la sicurezza pubblica la cui sussistenza consente l'adozione del provvedimento, atto amministrativo preordinato al perseguimento dell'interesse pubblico all'attività di prevenzione generale e tutela della sicurezza pubblica.

Conseguentemente, la circolare del 19 febbraio 2018, ha sottolineato la necessità che l'adozione delle revoche in discorso avvenga in ossequio alle disposizioni formali e procedurali previste per i provvedimenti di natura discrezionale, con riferimento sia alle norme concernenti la partecipazione degli interessati al procedimento sia a quelle relative all'obbligo di motivazione, che non può più ritenersi soddisfatto dalla pur puntuale menzione dei pregiudizi penali riportati per violazione delle cennate disposizioni del decreto n. 309 e dei loro riflessi sulla titolarità del titolo abilitativo.

Successivamente, con circolare n. 5210 del 28 marzo 2018, è stato fornito a codesti Uffici un contributo al fine di orientare l'esercizio della discrezionalità amministrativa loro rimessa, individuando alcuni criteri tali da agevolare l'emanazione dì provvedimenti suscettibili di resistere a impugnazioni proposte al Ministro dell'Interno, ai sensi dell'articolo 120, comma 4, del codice della strada, ovvero in sede giurisdizionale.

Tanto premesso, si deve rilevare come, nonostante il tempo trascorso dalla pronuncia in parola e la diramazione delle menzionate direttive, continuino a pervenire ricorsi presentati avverso decreti prefettizi di revoca della patente di guida disposti a seguito di condanna per i reati sopra indicati che risultano, anche prima facie, emessi senza tener conto del principio fissato dalla Corte Costituzionale e delle indicazioni rese da questo Dipartimento.

In particolare, vengono impugnati provvedimenti nei quali non è specificato se siano state osservate le richiamate disposizioni in tema di partecipazione del destinatario dell'atto al procedimento finalizzato all'adozione dello stesso; d'altra parte, in taluni casi si è dovuto riscontrare come il contenuto dispositivo dei decreti di revoca della patente di guida continui a limitarsi al mero riferimento all'intervenuta condanna, senza minimamente dar conto della specifica attività istruttoria espletata per accertare la sussistenza, nella fattispecie, di quel "giudizio, di assenza dei requisiti soggettivi per il mantenimento del titolo di abilitazione alla guida, riferito ... all'attualità" imposto dal Giudice delle leggi.

Orbene, è appena il caso di segnalare che l'adozione di decreti prefettizi carenti sotto i profili in argomento non soltanto determina la conseguenza che i ricorsi prodotti contro di essi dagli interessati in base all'articolo 120, comma 4, del codice della strada debbono essere accolti, ma espone altresì l'Amministrazione alla soccombenza dinanzi a opposizioni giurisdizionali e al pagamento delle pertinenti spese.

Al fine di scongiurare tali evenienze, si richiama nuovamente all'attenzione delle SS. LL. l'assoluta imprescindibile necessità che l'istruttoria e la motivazione degli atti amministrativi in discorso siano curate in ottemperanza al dettato della Corte Costituzionale, nonché alle indicazioni fornite da questo Dipartimento e ad ogni ulteriore criterio che possa venire individuato in ambito territoriale.
Tanto si segnala al fine di valutare - qualora i decreti di revoca della patente di guida in argomento siano stati adottati in modo difforme da quanto sopra esposto - la possibilità di ricorrere, in base ai princìpi generali, all'esercizio del potere di autotutela, provvedendo all'annullamento dei decreti stessi, con contestuale avvio (sussistendone i presupposti) di un nuovo procedimento secondo la legge n. 241 del 1990, con la comunicazione dell'avvio dell'iter amministrativo al destinatario finale dell'atto e con la puntuale motivazione di quest'ultimo.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE
Carmen Perrotta

 

Tags: art.120 cds

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