Min. Infrastrutture - D.D. 27/09/2021 n. 196 - Attuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, delle disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

DECRETO DIRIGENZIALE
27 settembre 2021, n. 196

Attuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, delle disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, recante la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia;

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante disposizioni di attuazione e transitorie del regio decreto - legge 15 marzo 1927, n. 436;

Visto il libro VI, titolo I, capo III, sez. I del codice civile approvato con regio decreto 16 marzo 1927, n. 436;

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2000, n. 105 recante norme per la semplificazione del procedimento per il rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante: "Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124", ed in particolare l'articolo 1, comma 4-bis, come modificato dal decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, a norma del quale è demandata ad appositi decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) l'individuazione delle fasi di graduale messa in esercizio, non oltre il 30 settembre 2021, delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico e delle cadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli sportelli telematici dell'automobilista;

Visto il decreto del Direttore Generale per la Motorizzazione 5 agosto 2011, recante disposizioni attuative dell'articolo 95, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di duplicato della carta di circolazione;

Visti i decreti del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale n. 3 dell'11 febbraio 2020, così come modificato con successivo decreto n. 12 del 25 marzo 2020, n. 146 del 21 aprile 2020, n. 191 dell'8 luglio 2020 e n. 234 del 10 dicembre 2020, con i quali sono state individuate, rispettivamente, la prima, la seconda, la terza e la quarta fase di attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 98 del 2017;

Preso atto che le predette quattro fasi hanno già consentito di attuare compiutamente la riforma recata dal decreto legislativo n. 98 del 2017 in relazione alle operazioni e alle tipologie di veicoli che rappresentano di gran lunga quelle che registrano il maggior impatto per il settore dell'automotive e, attraverso la graduale sperimentazione, hanno altresì consentito di verificare la stabilità dei sistemi e di consolidare l'apprendimento dei nuovi processi da parte degli operatori del settore stesso;

Preso atto altresì che, alla data di pubblicazione del presente decreto, risultano ancora in corso di perfezionamento le procedure telematiche che consentono di gestire, in cooperazione applicativa tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l'Automobile Club d'Italia, le operazioni di motorizzazione e di Pubblico Registro Automobilistico relative ai veicoli adibiti al trasporto di merci e di persone, ad uso degli studi di consulenza automobilistica, nonché quelle relative a singole tipologie di veicoli caratterizzate da usi e destinazioni particolari;

Considerato che le procedure ancora in corso di perfezionamento si riferiscono, per tipologia di veicoli e per numero di pratiche da gestire, ad operazioni residuali ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 98 del 2017 e che, peraltro, dette procedure richiedono strumenti di monitoraggio e controllo più approfonditi rispetto a quelli necessari per le restanti - ampiamente maggioritarie - procedure;

Ritenuto che il richiamato termine del 30 settembre 2021 ha carattere perentorio e, in quanto tale, non è suscettibile di proroga in via meramente amministrativa e che non si ravvedono gli estremi per ricorrere ad ulteriori proroghe di legge stanti le circostanze sopra rappresentate;

Ritenuto pertanto di dover assicurare che, a far data dal 1° ottobre 2021, per tutte le operazioni ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 98 del 2017, ancorché, per alcune tipologie residuali, gestite in via transitoria con applicativi diversi, venga comunque emesso il documento unico di circolazione e di proprietà;

Ritenuta altresì la necessità che, per dette procedure gestite con applicativi diversi, si proceda all'emissione di una carta di circolazione propedeutica al rilascio del DU, recante la dicitura "non valida per la circolazione" e ad uso interno degli STA pubblici e privati, al fine di consentire la verifica della regolarità delle operazioni espletate;

Sentito l'Automobile Club d'Italia;

Sentite l'Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica (UNASCA) e la Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici (CONFARCA), quali organizzazioni maggiormente rappresentative, sul piano nazionale, delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

Dispone:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- c.d.s., il nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

- DU, il documento unico di circolazione e di proprietà di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98;

- STA, lo sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;

- DGMOT, la Direzione Generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

- CED, il Centro elaborazione dati della Direzione Generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

- DGT, le Direzioni Generali Territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

- UMC, gli Uffici Motorizzazione Civile e le relative Sezioni coordinate;

- ACI, l'Automobile Club d'Italia;

- PRA, il Pubblico Registro Automobilistico;

- CDPD, il certificato di proprietà nativo digitale;

- Studi di consulenza, imprese e delegazioni ACI di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

 

Art. 2

Ambito di applicazione

1. In attuazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 istitutivo del documento unico di circolazione e di proprietà, le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni, individuate all'articolo 3, che hanno ad oggetto veicoli assoggettati, a norma della legislazione vigente, al regime di iscrizione al PRA.

 

Art. 3

Applicazione a regime delle disposizioni recate dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Per le operazioni di motorizzazione e di PRA, richieste a decorrere dal 1° ottobre 2021 e ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, le procedure telematiche rilasciate dal CED in cooperazione applicativa con ACI danno luogo, in via obbligatoria, all'emissione del DU. Nelle medesime ipotesi, a decorrere dalla predetta data non sono più emessi la carta di circolazione o il relativo tagliando di aggiornamento e il CDPD.

3. Per tutte le operazioni, ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, non ancora gestite con le nuove procedure telematiche alla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede, a decorrere dal 1° ottobre 2021, all'emissione, nei casi previsti, di una carta di circolazione propedeutica, recante la dicitura "non valida per la circolazione", ed alla stampa del DU mediante l'utilizzo, in via obbligatoria, degli appositi applicativi predisposti dal CED in cooperazione applicativa con ACI. La stampa del DU viene consentita a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla emissione della carta di circolazione propedeutica.

4. Quanto previsto al comma 3 si applica sia nel caso di veicoli già dotati di DU sia nel caso di veicoli non ancora dotati di DU; non si dà luogo all'emissione del CDPD o di altra certificazione attestante la proprietà e lo stato giuridico del veicolo. La carta di circolazione propedeutica è ad uso interno degli STA pubblici e privati ed è stampata su foglio bianco formato A4.

5. È fatto salvo quanto già previsto dai decreti n. 3 dell'11 febbraio 2020, così come modificato con successivo decreto n. 12 del 25 marzo 2020, n. 146 del 21 aprile 2020, n. 191 dell'8 luglio 2020 e n. 234 del 10 dicembre 2020 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale.

 

Art. 4

Monitoraggio e istruzioni operative

1. La DGMOT, quale Centro Unico di Servizio competente per materia ai sensi dell'articolo 93, comma 12, c.d.s., vigila sulla corretta applicazione del presente decreto e di tutte le altre disposizioni emanate in attuazione della riforma introdotta nell'ordinamento dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98. A tal fine, nelle more dell'impianto di strumenti analitici di monitoraggio integrato dell'intero processo, effettua una costante vigilanza sulla funzionalità di tutte le procedure telematiche predisposte dal CED in cooperazione applicativa con ACI, anche avvalendosi delle segnalazioni delle DGT, dell'ACI e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale del settore della consulenza automobilistica, ed opera i necessari correttivi, in cooperazione applicativa con l'ACI, al fine di assicurare la massima semplificazione delle procedure stesse in accordo con le finalità perseguite dal medesimo decreto legislativo n. 98 del 2017.

2. Con apposite circolari congiunte della DGMOT e dell'Unità Progettuale per l'Attuazione del Documento Unico per gli Automobilisti dell'ACI sono diramate le istruzioni operative per la concreta applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.

 

Art. 5

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e sul sito istituzionale dell'Automobile Club d'Italia ed entra in vigore il 1° ottobre 2021.

 

Roma, 27 settembre 2021

Il Capo Dipartimento: BONARETTI

Tags: documento unico

Stampa Email

Documenti correlati

  1. News
  2. Approfondimenti
  3. Normativa
  4. Giurisprudenza
  5. Prassi
  6. Quesiti
  7. Articoli