DPR 495/92 - Art. 139 (Art. 40 CdS) Strisce di separazione dei sensi di marcia

    D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

    Art. 139 (Art. 40 CdS) Strisce di separazione dei sensi di marcia

    1. La separazione dei sensi di marcia si realizza mediante una o due strisce longitudinali affiancate di colore bianco e di uguale larghezza; la distanza tra le due strisce affiancate deve essere non inferiore alla larghezza di una di esse.
    2. La striscia di separazione dei sensi di marcia deve essere continua:
    a) sulle carreggiate con una corsia per senso di marcia, allorché non si voglia consentire l'occupazione, neppure momentanea, della corsia adiacente per il sorpasso (1);
    b) in prossimità delle intersezioni a raso;
    c) nelle zone di attestamento;
    d) in prossimità degli attraversamenti pedonali e di quelli ciclabili;
    e) in prossimità di tratti stradali in cui la visibilità è ridotta, come nelle curve e sui dossi;
    f) in prossimità dei passaggi ferroviari a livello;
    g) in prossimità delle strettoie.
    3. Lungo le curve, sui dossi e nelle strettoie, non disciplinate con senso unico alternato, la striscia continua di separazione dei sensi di marcia deve avere lunghezza tale da impedire l'occupazione della corsia adiacente, per tutto il tratto in cui la visibilità non è sufficiente.
    4. Due strisce affiancate, di cui una continua ed una discontinua, devono essere impiegate allorché uno dei due sensi di marcia dispone di una distanza di visibilità ridotta (figg. da II.416 a II.424), ovvero per consentire la possibilità di sorpasso ai veicoli in uscita dalle aree di intersezione (fig. II.425); la lunghezza di tali strisce affiancate non deve essere inferiore a 30 m.
    5. Nel caso di due strisce affiancate, di cui una continua ed una discontinua, la striscia continua non impedisce al conducente, che ha effettuato un sorpasso consentito, di riprendere la sua posizione normale sulla carreggiata.
    6. Due strisce affiancate continue devono essere tracciate per separare i sensi di marcia nei seguenti casi:
    a) nelle strade a carreggiata unica a due o più corsie per senso di marcia (fig. II.426);
    b) quando due o più corsie nello stesso senso di marcia sono delimitate da strisce continue (fig. II.426);
    c) quando la separazione dei sensi di marcia non coincide con l'asse della carreggiata;
    d) quando si predispone uno spartitraffico, anche senza apposito manufatto, per conferire maggiore sicurezza alla circolazione distanziando i due sensi di marcia; in questo caso, se lo spazio tra le due strisce è superiore a 50 cm, esso dovrà essere evidenziato con le zebrature di cui all'articolo 150, comma 2.
    7. In presenza di sistemi di regolazione del traffico con corsie reversibili, le strisce di separazione delle corsie sono discontinue, del tipo «h» di cui alla tabella dell'articolo 138, comma 3, e i conducenti possono effettuare il cambio di corsia solo se autorizzati dalla apposita segnaletica semaforica.
    8. In tutti gli altri casi non previsti dal presente articolo le strisce di separazione dei sensi di marcia devono essere discontinue.
    9. Le strisce continue possono essere interrotte in corrispondenza di strade o accessi laterali, sempre che sia garantita una sufficiente visibilità per le manovre di attraversamento o di svolta.
    10. Le strisce longitudinali continue, connesse a strisce trasversali, che servono a delimitare gli stalli di sosta, possono essere sorpassate per la effettuazione delle manovre connesse con la sosta.
    11. Per preavvisare i conducenti dell'approssimarsi di una striscia longitudinale continua di separazione dei sensi di marcia, si possono adottare strisce longitudinali discontinue del tipo «d», di cui alla tabella dell'articolo 138, comma 3.

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    (1) Lettera così modificata dall'art.88 del DPR, n. 610/96

    Tags: reg cds - titolo 2, dpr 495/1992, art.40 cds

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