DPR 495/92 - Art. 162 (Art. 41 CdS) Lanterne semaforiche pedonali

    D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

    Art. 162 (Art. 41 CdS) Lanterne semaforiche pedonali

    1. Le lanterne semaforiche pedonali sono destinate esclusivamente alla regolazione degli attraversamenti pedonali semaforizzati; esse sono a tre luci con i seguenti simboli:
    a) pedone rosso su fondo circolare nero; la sagoma del pedone è in atteggiamento di attesa;
    b) pedone giallo su fondo circolare nero; la sagoma del pedone è in atteggiamento di attesa;
    c) pedone verde su fondo circolare nero; la sagoma del pedone è in atteggiamento di movimento.
    2. La disposizione delle luci è verticale: pedone rosso in alto, pedone giallo al centro e pedone verde in basso (figg. II.454 e II.455).
    3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente:
    a) pedone verde,
    b) pedone giallo,
    c) pedone rosso.
    4. Il tempo di sgombero dell'attraversamento pedonale è contrassegnato da un tempo di giallo di durata sufficiente ai pedoni per completare l'attraversamento, prima che abbia luogo l'accensione della luce verde per i veicoli in conflitto con essi.
    5. Le segnalazioni acustiche per i non vedenti previste dall'articolo 41, comma 5, del codice sono a tre fasi:
    a) emissione di un suono ad intermittenza con frequenza di 60 impulsi al minuto primo con significato di via libera, in sincrono con la luce verde;
    b) emissione di un suono ad intermittenza con frequenza di 120 impulsi al minuto primo con significato di arresto o di sgombero dell'area del passaggio pedonale se lo stesso è stato già impegnato, in sincrono con la luce gialla;
    c) assenza di suono con significato di arresto, in sincrono con la luce rossa.
    6. Le segnalazioni di cui al comma 5 possono essere a funzionamento continuo o a chiamata. Nel primo caso la sequenza delle fasi si ripete ad ogni ciclo semaforico. Nel secondo si attua per una sola volta in corrispondenza del primo ciclo utile successivo alla chiamata.
    7. Il livello delle emissioni sonore deve essere tarato per ogni impianto in maniera che, tenuto conto del livello sonoro di fondo, sia distintamente percettibile senza arrecare disturbo.

    Tags: reg cds - titolo 2, dpr 495/1992, art.41 cds

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