DPR 495/92 - Art. 194 (Art. 45 Cod. Str.) - Dotazioni tecniche e attrezzature

    D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    Art. 194 (Art. 45 Cod. Str.) - Dotazioni tecniche e attrezzature

    1. Le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 45, comma 8, del codice, devono disporre di almeno un ambiente di lavoro idoneo a norma di legge ed essere in possesso delle seguenti attrezzature minime:

    a) applicatore per le pellicole retroriflettenti e non, dotate di adesivo secco, attivabile a caldo. Le dimensioni devono essere idonee alla fabbricazione di ogni tipo di segnale stradale previsto dalle norme del presente regolamento;

    b) applicatore meccanico a rulli per le pellicole retroriflettenti e non, dotate di adesivo sensibile alla pressione;

    c) attrezzatura per il taglio delle pellicole, costituita da una fustellatrice con serie completa di fustelle oppure da un plotter o da entrambi integrati e da una idonea attrezzatura per il taglio dei pezzi unici;

    d) laboratorio serigrafico costituito da almeno una macchina serigrafica semi-automatica con piano aspirato di dimensioni non inferiori a 100 x 150 cm, da un corredo essenziale di telai, da inchiostri trasparenti e non, compatibili con le pellicole utilizzate, e da una camera isolata per l'essiccazione degli stessi; il locale serigrafico deve possedere i requisiti previsti dalle norme igienico-sanitarie vigenti;

    e) strumento per il controllo della qualità delle stampe serigrafiche che consenta la verifica delle coordinate colorimetriche;

    f) attrezzature idonee per le operazioni di carteggiatura e per la pulizia dei supporti. (327)

    2. Le imprese devono, altresì, avere la proprietà o la disponibilità di attrezzature per la lavorazione meccanica dei supporti e la loro verniciatura. La dotazione minima di tali attrezzature deve comprendere:

    a) attrezzature per il taglio dei metalli;

    b) presso-piegatrici;

    c) puntatrici e saldatrici;

    d) trapani, smerigliatrici ed altre macchine utensili per carpenteria metallica;

    e) vasche di sgrassaggio metallo;

    f) cabina di verniciatura;

    g) forno di essiccazione. (328)

    3. Le attrezzature di cui al comma 2 devono essere in regola ed avere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge in vigore in materia di prevenzione degli infortuni e di antinquinamento.


    (327) Comma così modificato dall'art. 113, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    (328) Comma così modificato dall'art. 113, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    Tags: reg cds - titolo 2, dpr 495/1992, art.45 cds

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