DPR 495/92 - Art. 211 (Art. 58 Cod. Str.) - Limiti e modalità di circolazione delle macchine operatrici

    D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    Art. 211 (Art. 58 Cod. Str.) - Limiti e modalità di circolazione delle macchine operatrici

    1. Le macchine operatrici, di cui all'art. 58 del codice, possono circolare su strada nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'art. 114 del codice, nonché di quelle eventualmente riportate, ai fini della sicurezza della circolazione stradale e della destinazione, sulla relativa carta di circolazione rilasciata da un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. (362)

    2. Nell'evenienza di cui al comma 1, le macchine operatrici possono altresì circolare con o senza le attrezzature di lavoro riconosciute installabili o asportabili in sede di approvazione o di omologazione, purché, in ogni caso, vengano rispettati i limiti dimensionali o di massa accertati in tale sede, ivi compreso il valore del rapporto minimo fra la massa o le masse gravanti sull'asse o sugli assi anteriori e quella o quelle gravanti sull'asse o sugli assi posteriori.

    3. Delle possibilità previste al comma 2 deve essere fatta esplicita menzione sulla carta di circolazione rilasciata da un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. per la macchina operatrice interessata.


    (362) Comma così modificato dall'art. 124, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    Tags: reg cds - titolo 3, dpr 495/1992, art.58 cds

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