DPR 495/92 - Art. 284 (Art. 106 Cod. Str.) - Ganci delle macchine agricole semoventi

    D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    Art. 284 (Art. 106 Cod. Str.) - Ganci delle macchine agricole semoventi

    1. I ganci di traino applicati alle macchine agricole semoventi si suddividono nelle seguenti categorie:

    A - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6.000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino;

    A1 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 3.000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 250 kg;

    B - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6.000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 500 kg;

    C - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6.000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 1.500 kg;

    D - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 12.000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino;

    D1 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 20.000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino;

    D2 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 14.000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 2.000 kg;

    D3 - per il traino di macchine agricole aventi masse a pieno carico non superiore a 20.000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 2.500 kg.

    2. Le caratteristiche dimensionali e costruttive dei ganci, le verifiche e prove, le modalità di esecuzione delle stesse nonché le marcature di identificazione dovranno rispondere a prescrizioni riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.

    3. I tipi dei ganci devono essere approvati dal Ministero dei trasporti. Su ogni esemplare dei ganci devono essere indicati in maniera chiara, indelebile e facilmente visibile il marchio di fabbrica, la categoria cui il gancio appartiene, l'anno di fabbricazione e gli estremi della approvazione.

    Tags: reg cds - titolo 3, dpr 495/1992, art.106 cds

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