DPR 495/92 - Art. 338 (Art. 127 Cod. Str.) - Rilascio duplicato della patente

    D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    Art. 338 (Art. 127 Cod. Str.) - Rilascio duplicato della patente (600)

    [1. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha ricevuto la domanda di duplicato della patente nei casi di cui all'art. 127 del codice, rilascia il duplicato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda stessa. (601)

    2. [Per il rilascio del duplicato si applicano le modalità ed i termini di cui all'art. 333, commi 2 e 3.] (602)

    3. [In tutti i casi di duplicazione e di rinnovo o di sostituzione della patente, deve essere indicata anche la data del primo rilascio della patente stessa.] (602) ]


    (600) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104.

    (601) Comma modificato dall'art. 194, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    (602) Comma soppresso dall'art. 194, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    Tags: reg cds - titolo 4, dpr 495/1992, art.127 cds

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