C.d.S. - Art. 220 - Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice

    Codice della strada

    Art. 220 - Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice [1]

    1. Per le violazioni che costituiscono reato, l'agente od organo accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.[2]

    2. La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal cancelliere al prefetto del luogo di residenza.[3] La sentenza o il decreto definitivi di condanna sono annotati a cura della prefettura sulla patente del trasgressore.[4]

    3. Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un reato contro la persona, l'agente od organo accertatore deve dare notizia al pubblico ministero, ai sensi del comma 1.

    4. L'autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una violazione amministrativa, rimette gli atti all'ufficio o comando che ha comunicato la notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore ai sensi delle disposizioni del capo I del presente titolo. In tali casi i termini ivi previsti decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte dell'ufficio o comando suddetti.


    [1] Articolo modificato da D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [2] Si riporta l'art. 347 c.p.p.:

    "Art. 347 - Obbligo di riferire la notizia del reato

    1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.

    2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

    2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.

    3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato e' data immediatamente anche anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.

    4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.".

    [3] Parole così sostituite dall'art. 119 del DLG 10.9.1993, n. 360.

    [4] In caso di mancata presentazione, da parte dell'interessato, della patente per l'annotazione, è applicabile la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8. Vedi circolari del Ministero dell'interno  prot. n. M/2413-9 del 26.1.2000  e prot. n. M/2413-9 del 22.6.2000. Relativamente alla impossibilità di annotazioni nella patente formato card vedi circolare Ministero dell'interno n. 29 del 13.3.2000 e circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione prot. n. 255/4630 del 23.2.2000.

    Tags: cds, art.220 cds

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