C.d.S. - Art. 087 - Servizio di linea per trasporto di persone

    Codice della strada

    Art. 87 - Servizio di linea per trasporto di persone [1]

    1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di linea quando l'esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.[2]

    2. Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di persone: gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni destinati a tale trasporto.[3]

    3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base del nulla osta emesso dalle autorità competenti ad accordare le relative concessioni.[4]

    4. I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente sulle linee per le quali l'intestatario della carta di circolazione ha ottenuto il titolo legale, salvo le eventuali limitazioni imposte in detto titolo. Il concedente la linea può autorizzare l'utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio da rimessa, purché non sia pregiudicata la regolarità del servizio.[5] A tal fine la carta di circolazione deve essere accompagnata da un documento rilasciato dall'autorità concedente, in cui sono indicate le linee o i bacini di traffico o il noleggio per i quali i veicoli possono essere utilizzati.

    5. I proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio di linea per trasporto di persone possono locare temporaneamente e in via eccezionale, secondo direttive emanate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ad altri esercenti di servizi di linea per trasporto persone parte dei propri veicoli, con l'autorizzazione delle rispettive autorità competenti a rilasciare le concessioni.

    6. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle per le quali ha titolo legale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00.

    7. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

     


    [1] La disciplina del rilascio delle autorizzazioni per autolinee è contenuta nel: D.Lgs. 19.11.1997 n. 422 per il trasporto pubblico locale che ha conferito alle regioni ed agli enti locali le funzioni e i compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4 della legge 15.3.1997 n. 59; D.Lgs. 21.11.2005 n. 285 per autolinee di competenza statale, dalla data di entrata in vigore del D.M. 1.12.2006, prot. n. 316, attuativo del medesimo D.Lgs. che ha abrogato e sostituito la legge 28.9.1939 n. 1822.

    [2] Per il servizio del trasporto scolastico, vedi D.M. 31.1.1997 e circolare applicativa della DG MCTC 11.3.1997 n. 23/97.

    [3] Vedi anche il D.M. 24 luglio 1996.

    [4] La circolare 22.7.1994 della DG MCTC n. 105/94 e la circolare 16.11.1994, n. 140/94 indicano i criteri per il rilascio del nulla osta e prevedono lo schema del documento da rilasciarsi da parte degli Enti concedenti le linee che diventa parte integrante della carta di circolazione. La circolare 12.4.1994 n. 46/94 della DG MCTC prevede il ritiro delle targhe quando un autobus resti privo della licenza.

    [5] Vedi D.M. 23.12.2003 concernente "Uso, destinazione e distrazione degli autobus" e circolare DTT 21.5.2004, prot. n. 1612-CA/57/00, che superano il D.M. 4.7.1994 e la relativa circolare 12.1.1995, n. 6/95, da non ritenersi più vigenti.

    Tags: cds, art.87 cds

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