C.d.S. - Art. 143 - Posizione dei veicoli sulla carreggiata

    Codice della strada

    Art. 143 - Posizione dei veicoli sulla carreggiata [1] [2]

    1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.

    2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

    3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione.

    4. Quando una strada è divisa in due carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra; quando è divisa in tre carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione.

    5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.

    6. [3]

    7. All'interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia libera più a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque sia l'intensità del traffico, possono impegnare la corsia più opportuna in relazione alla direzione che essi intendono prendere alla successiva intersezione; i conducenti stessi non possono peraltro cambiare corsia se non per predisporsi a svoltare a destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformità delle norme che regolano queste manovre, ovvero per effettuare la manovra di sorpasso che in tale ipotesi è consentita anche a destra.

    8. Nelle strade con binari tramviari a raso, i veicoli possono procedere sui binari stessi purché, compatibilmente con le esigenze della circolazione, non ostacolino o rallentino la marcia dei tram, salva diversa segnalazione.

    9. Nelle strade con doppi binari tramviari a raso, entrambi su di un lato della carreggiata, i veicoli possono marciare a sinistra della zona interessata dai binari, purché rimangano sempre entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione.

    10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita isola salvagente posta a destra dell'asse della strada, i veicoli, salvo diversa segnalazione che imponga il passaggio su un lato determinato, possono transitare indifferentemente a destra o a sinistra del salvagente, purché rimangano entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione e purché non comportino intralcio al movimento dei viaggiatori.

    11. Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163,00 a euro 651,00 [4].[5]

    12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contro mano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 321,00 a euro 1.282,00 [6]. Dalla violazione prevista dal presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione è da due a sei mesi.[7]

    13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00.


    [1] Articolo modificato da: 15.1.2002, n. 9; D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214.

    [2] Il divieto di circolazione dei veicoli sui marciapiedi non è sanzionato esplicitamente dal codice della strada.     L'art. 3 definisce la carreggiata quale "parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli" ed il marciapiede quale "parte della strada ... destinata ai pedoni". Pertanto i veicoli non possono circolare sul marciapiede (tranne che per accedere alle loro parti in cui sia segnalato il consenso alla sosta ai sensi dell'art. 158 c.d.s., c. 1 punto h). L'art. 143 c. 13 prevede una sanzione amministrativa per le "altre disposizioni del presente articolo" non specificamente sanzionate nei commi 11 e 12. Fra tali "altre disposizioni" esiste quella del comma 1: "I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata".

    [3] Con D.Lgs. 15.1.2002, n. 9 la cui entrata in vigore, fissata all'1.1.2003, è stata prorogata al 30.6.2003 dal D.L. 25.10.2002, n. 236, conv., con mod., nella legge 27.12.2002, n. 284 è stato soppresso il seguente comma: "6. Sulle strade di tipo A) e B) di cui all'art. 2, comma 2, a tre o più corsie per senso di marcia, la corsia di destra è riservata ai veicoli lenti.".

    [4] Parole così sostituite dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214.

    [5] Relativamente ai profili distintivi tra le due violazioni al c.d.s. "Circolazione contromano" e "Divieto di sorpasso" e alla contemporanea applicabilità di entrambe, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413/9 del 27.1.1999

    [6] Parole così sostituite dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

    [7] Relativamente ai profili distintivi tra le due violazioni al c.d.s. "Circolazione contromano" e "Divieto di sorpasso" e alla contemporanea applicabilità di entrambe, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413/9 del 27.1.1999.

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