C.d.S. - Art. 130 - Revoca della patente di guida

    Codice della strada

    Art. 130 - Revoca della patente di guida [1] [2] [3]

    1. La patente di guida è revocata dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri:

    a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;

    b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti non più idoneo;[4] [5] [6] [7]

    c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.[8]

    2. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall'art. 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all'art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata.

    2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1 nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all'interessato.[9]


    [1] Articolo modificato da: DPR 19.4.1994, n. 575; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214;D.L. 30.6.2005 n. 115 conv. nella legge 17.8.2005 n. 168

    [2] Le ipotesi di revoca della patente di guida disciplinate dal Codice della strada sono riconducibili a due tipologie: a) revoca quale provvedimento di autotutela, adottato dall'amministrazione a seguito della sopravvenuta mancanza dei requisiti in base ai quali l'atto fu emanato (art. 130 c. 1 lettera a); mancanza dell'idoneità tecnica (art. 130 c. 1 lettera b); sostituzione della patente italiana con altra rilasciata da Stato estero (art. 130 c. 1 lettera c); mancanza dei requisiti morali (art. 120, c.2); b) revoca quale sanzione accessoria di sanzione amministrativa o penale per violazione di norme del Codice della strada (art. 219, 219 bis).

    [3] Il comma 1-bis, introdotto all'art. 5 del D.L. 30.6.2005 n. 115 conv. nella legge 17.8.2005 n. 168, ha previsto che gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validità della patente della categoria A, di cui all'articolo 126 del medesimo decreto. La conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è effettuata con le modalità stabilite dal DTT.

    [4] La Corte Costituzionale, con sentenza 5-17 luglio 2001, n. 251, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 120, comma 1 del codice della strada, in relazione all'art. 130, comma 1, lettera b), del medesimo codice, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata.

    [5] La Corte costituzionale, con sentenza 14-21 ottobre 1998, n. 354, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto della presente lettera e del comma 1, dell'art. 120, nella versione anteriore al D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che "sono stati" sottoposti a misure di sicurezza personali.

    [6] La Corte costituzionale, con sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427, ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto degli articoli 120, comma 1, e130, comma 1, lett. b), del presente provvedimento, nella parte in cui prevede la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti alla misura di cui all'art. 2, L. 27 dicembre 1956, n. 1423

    [7] La Corte Costituzionale con sentenza 30 giugno-15 luglio 2003 n. 239, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

    [8] Comma così sostituito dall'art. 11 del DPR 19.4.1994, n. 575, con applicazione dall'1.10.1995.

    [9] Comma inserito dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214. L'entrata in vigore del primo periodo è stata fissata all’1.9.2003.

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