T.A.R. Lazio sez. IV - Sent. 01/08/2022 n. 10840 - Il TAR Lazio si pronuncia sui tatuaggi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4678 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro

- Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Guardia di Finanza - Comando Generale;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,

1) della comunicazione di non idoneità al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri – anno 2021 reso dalla Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici in data 2 marzo 2022 e, in particolare del giudizio di non idoneità, comminato in ragione della presenza di “n.2 tatuaggi esimenti in regione sovramalleolare destra ed al terzo distale posteriore della gamba sinistra ai sensi dell’art. 13 co. 2, lett. C, punto 1 del bando di concorso”.

2) di ogni verbale della commissione inerente l’accertamento dei requisiti psico-fisici del ricorrente ed in particolar modo quelli relativi all’accertamento della presenza di tatuaggi;

3) del successivo provvedimento di esclusione dal concorso non ancora esistente;

4) dell’art. 13 co. 2, lett. c, punto 1 del bando di concorso ove interpretato nel senso indicato dalla Commissione in data 2 marzo 2022, vale a dire nel momento dell’accertamento dei requisiti psico-fisici in capo al ricorrente, ritenendo che anche i candidati di sesso maschile, pur vestendo divise coprenti il malleolo, non possono avere tatuaggi in tali parti del corpo;

5) della graduatoria del concorso nella parte in cui esclude parte ricorrente.

per la condanna

dell’Amministrazione a revocare il provvedimento di non idoneità di parte ricorrente, con la conseguente ammissione alle successive fasi del concorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza - Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2022 il dott. Giuseppe Grauso;

Visto l’art. 60 cod. proc. amm.;

1. La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia – portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata definizione nel merito.

Prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, “in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata”.

Di quanto sopra, è stato reso avviso, come da verbale dell’odierna Camera di Consiglio.

2. Il sig. -OMISSIS- ha impugnato la determinazione, meglio specificata in epigrafe, con la quale il Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza ha disposto l’esclusione del medesimo dalla procedura concorsuale per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri – anno 2021 per carenza dei requisiti psico-fisici in ragione della presenza di “n. 2 tatuaggi esimenti in regione sovramalleolare destra ed al terzo distale posteriore della gamba sinistra ai sensi dell’art. 13 co. 2, lett. C, punto 1 del bando di concorso”, chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare, per i seguenti motivi:

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dell’art. 13 co, 2 lett. C, punto 1 della lex specialis. Irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione. Violazione e falsa applicazione degli art. 3 e 97 della Costituzione, del principio di massima partecipazione e dell’art. 3 della l. n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento, travisamento dei fatti e illogicità manifesta.

II. Violazione e falsa applicazione degli art. 3 e 97 della Costituzione, del principio di massima partecipazione e dell’art. 3 della l. n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento, travisamento dei fatti e illogicità manifesta con riguardo alla fase di rimozione dei tatuaggi.

3. Resistono in giudizio la Guardia di Finanza ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, depositando apposita relazione ove viene eccepita l’inammissibilità del ricorso e richiesta l’integrale reiezione dello stesso.

4. All’udienza del 27 luglio 2022, ritenuti sussistenti, come sopra, i presupposti per una sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorrente ha premesso di aver partecipato al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri – anno 2021, bandito con determinazione n. 245926 del 3 settembre 2021 del Comando Generale della Guardia di Finanza il Comandante Generale, venendo tuttavia giudicato non idoneo al servizio per carenza dei requisiti psicofisici in ragione di “n. 2 tatuaggi esimenti in regione sovramalleolare destra ed al terzo distale posteriore della gamba sinistra ai sensi dell’art. 13 co. 2, lett. C, punto 1 del bando di concorso”.

Ha impugnato, pertanto, il predetto provvedimento di esclusione sostenendone l’illegittimità in quanto violativo dell’art. 721 d.P.R. 90/2010 e dell’art. 13 co. 2 lett. C, punto c) del bando di concorso, stante l’inidoneità del tatuaggio a recare nocumento al Corpo della Guardia di Finanza in ragione dell’ubicazione dello stesso in una regione del corpo non visibile indossando le divise di ordinanza della Guardia di Finanza, sostenendo inoltre l’illegittimità della decisione per violazione dell’art. 3 l. 241/90 e per eccesso di potere per non avere tenuto conto della che, già alla data di valutazione della Commissione, entrambi i tatuaggi erano in avanzato stato di rimozione.

6. Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di tardività del ricorso per mancata immediata impugnazione dell’art. 13 co, 3, lett. c), del bando di concorso, il quale darebbe luogo, ad avviso della difesa erariale, alla immediata esclusione della parte ricorrente.

Invero, la predetta disposizione non appare idonea a determinare, nel caso di specie, una immediata ed automatica esclusione del candidato, rendendosi in ogni caso necessaria un’ulteriore valutazione da parte dell’Amministrazione circa l’idoneità del tatuaggio ad essere lesivo del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione dell’appartenente al Corpo.

Sul punto, il più recente orientamento di questo Tribunale (ex multis Tar Lazio, Roma, sez. I quater n. 8499/2018; id., n. 1073/2019) in base al quale: “la presenza di un tatuaggio non può costituire causa automatica di esclusione dal concorso per non idoneità, essendo necessario che tale alterazione acquisita della cute rivesta carattere “rilevante” e che sia idonea a compromettere il decoro della persona e dell’uniforme, con conseguente onere per l’Amministrazione di specificare, con adeguata motivazione, le ragioni in base alle quali la presenza di un tatuaggio possa assurgere a causa di non idoneità all’arruolamento, avuto riguardo ai precisi parametri di valutazione indicati nella normativa di riferimento”.

Orbene, come correttamente dedotto da parte ricorrente, l’immediata impugnabilità del bando – presupposto della dedotta anticipata decorrenza dei termini – deve necessariamente presuppore una assoluta chiarezza ed univocità del contenuto precettivo del bando tale da non richiedere alcuna ulteriore attività interpretativa (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2010, n. 4437; Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 2009, n. 256), non configurabile nel caso di specie.

Si rileva, infatti, come la predetta disposizione del bando – in ossequio alla quale“...saranno esclusi i concorrenti che presentano tali tatuaggi/alterazioni permanenti: (…) sulle gambe (al di sotto della rotula, anteriormente, e della cavità poplitea, posteriormente; al di sopra dei malleoli)”, non appare immediatamente escludente, come erroneamente sostenuto dalla difesa erariale in quanto meramente esemplificativa dei casi in cui i tatuaggi – previa valutazione in concreto della attitudine deturpante.–- possono apparire visibili e idonei ad arrecare un nocumento alla dignità e ai valori del Corpo.

7. Il ricorso è fondato.

Come correttamente dedotto dalla parte ricorrente, il giudizio gravato appare essere privo di base normativa ed in contrasto con l’art. 721 d.P.R. 90/2010 – il quale si limita a disporre, senza altro aggiungere, che “l’aspetto esteriore del militare debba essere decoroso, come richiede la dignità della sua condizione e deve comunque essere tale da consentire il corretto uso dei capi di equipaggiamento previsti” – e con il principio del favor partecipationis.

Come infatti dedotto dalla parte ricorrente, il tatuaggio che ha dato luogo al provvedimento di esclusione qui impugnato appare essere ubicato in una zona del corpo non visibile indossando le ordinarie divise maschili del Corpo della Guardia di Finanza, risultando pertanto inidoneo a ledere il decoro della Guardia di Finanza.

Va pertanto ritenuta contraria al tenore del predetto quadro normativo l’interpretazione del già menzionato art. 13, comma 3, lett. c), del bando di concorso – fatta propria dall’Amministrazione – circa l’automatica esclusione di tutti quei candidati con tatuaggi o alterazioni fisiche permanenti involontarie nella zona sovra malleolare.

Siffatta interpretazione si pone, invero, in contrasto con il chiaro dettato della normativa primaria, la quale si limita ad imporre un aspetto esteriore del militare decoroso – tale consentire il corretto uso dei capi di equipaggiamento previsti.

Conseguentemente l’ultima parte della già citata disposizione del bando deve essere interpretata come meramente esemplificativa dei criteri dalla legge stabiliti senza che la stessa possa ritenersi introduttiva – in spregio al principio del favor partecipationis – di nuovi criteri restrittivi dalla stessa non previsti, idonei ad escludere soggetti con tatuaggi o altre alterazioni permanenti volontarie dell’espetto fisico, siti in zone del corpo non visibili indossando le uniformi di ordinanza.

Sul punto, si richiama un precedente di questo Tribunale (Tar Lazio, Roma, Sez. II, n. 3238/2013) che il Collegio intende fare proprio: “Quanto all’invocato principio del favor partecipationis, va osservato che, in tema di concorso a posti di pubblico impiego, il detto principio generale del favor partecipationis comporta l’obbligo per l’Amministrazione, di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che non trovino riscontro in specifiche cause di esclusione espressamente previste, che comunque non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa. Ragion per cui le cause di esclusione da un concorso a posti di pubblico impiego (cui possono essere parificate quelle di omessa valutazione dei titoli) devono essere interpretate restrittivamente, con divieto di interpretazione analogica e le clausole di dubbia interpretazione devono essere interpretate in ossequio al principio del favor partecipationis”.

Invero, proprio in relazione al tema relativo alla idoneità escludente dei tatuaggi situati in zone non visibili, si riporta un importante precedente del Consiglio di Stato (C.d.S., sentenza 2950/2010) il quale, optando per un’interpretazione sostanzialista delle clausole del bando similari a quelle in questa sede impugnate, ha stabilito che “laddove il tatuaggio non assuma (come è scontato nel caso di specie) alcuna attitudine deturpante né alcuna idoneità a costituire indice di personalità abnorme- la visibilità del tatuaggio deve presentare una certa evidenza, non potendo lo stesso in alcun modo essere coperto indossando la divisa o in altro modo (…) Orbene, ritiene il Collegio che la sussistenza della suillustrata causa di non idoneità non possa desumersi dal mero riscontro del tatuaggio, dovendo l’Amministrazione valutare la visibilità dello stesso. Più nel dettaglio, se è vero che con il D.M. 30 giugno 2003, n. 198, si è inteso introdurre in materia un maggior rigore espressamente aggiungendo l’ulteriore previsione ostativa alla idoneità costituita dalla "presenza del tatuaggio sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme", è vero anche che -in specie- laddove il tatuaggio non assuma (come è scontato nel caso di specie) alcun a attitudine deturpante né alcuna idoneità a costituire indice di personalità abnorme- la visibilità del tatuaggio deve presentare una certa evidenza, non potendo lo stesso in alcun modo essere coperto indossando la divisa o in altro modo. È quanto non può sostenersi nel caso di specie in considerazione, da un lato, delle piccole dimensioni del tatuaggio, dall’altro, della sua collocazione sulla caviglia sinistra, in quanto tale destinato ad essere addirittura del tutto coperto dall’ordinaria uniforme.

Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato nei termini sopra precisati.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione; e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare citati nella presente sentenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Dalila Satullo, Referendario

Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore



L'ESTENSORE                            IL PRESIDENTE
Giuseppe Grauso                       Roberto Politi

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