T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent. 02/07/2020 n. 800 - Per ambire al rimborso delle spese legali il dipendente deve essere assolto da tutti i capi di imputazione senza che anche uno di questi sia prescritto

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 81 del 2013, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Demetrio Fenucciu, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Memoli,12;

contro

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e per l'effetto domiciliato in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 58;

per l'annullamento

del provvedimento -OMISSIS-di rigetto della istanza di rimborso delle spese legali e per l'accertamento del diritto del ricorrente al rimborso delle spese legali sostenute nell'ambito del procedimento penale conclusosi con la sentenza n. -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 maggio 2020 la dott.ssa Angela Fontana;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Il-OMISSIS-- comandante -OMISSIS-- veniva rinviato a giudizio per i reati previsti puniti dall'articolo 479, 640 comma uno e due e 323 c.p., in quanto determinava il carabiniere ausiliario -OMISSIS- ed altri compilatori ignoti ad attestare falsamente i fatti in atti di polizia amministrativa e cioè che alcune contravvenzioni elevate erano state annullate ovvero

conciliate con importi di gran lunga inferiori a quelli previsti e dovuti per legge con danno erariale. I predetti fatti illeciti configuravano altresì, in concorso di reati, la truffa aggravata di cui all'articolo 640 nonché il reato di abuso di ufficio.

Il Tribunale di -OMISSIS-, all'udienza del 26 gennaio 2006, riconosceva la penale responsabilità del predetto militare in ordine ai primi due capi (ritenendo assorbita l'imputazione di cui al capo c) nel capo a) e lo condannava alla pena di anni due di reclusione per il capo A mentre dischiarava non dovesse procedersi per il reato di truffa perché estinto per prescrizione.

Avverso detta pronuncia di prescrizione il -OMISSIS- non proponeva appello limitandosi ad impugnare unicamente il capo A dell'imputazione e la Corte di Appello di Salerno, con la sentenza depositata il -OMISSIS-, lo assolveva dal delitto di falso in riferimento a due dei tre episodi contestatigli ( non avendo il quadro probatorio raggiunto quello spessore indiziario per affermare al di là del ragionevole dubbio la responsabilità del -OMISSIS- ... ) perché il fatto non sussiste mentre dichiarava che in ordine al verbale di contravvenzione elevata a tale -OMISSIS-non dovesse procedersi per l'estinzione del reato a seguito di intervenuta prescrizione.

Il -OMISSIS- ha formulato nei confronti dell'amministrazione di appartenenza istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nei citati giudizi.

Con il provvedimento impugnato, l'amministrazione ha respinto la istanza di rimborso ritenendo che non ricorressero i presupposti indicati dall'art. 18 del D.L. n. 67 del 1997 in considerazione del fatto che l'interessato, in sede giurisdizionale non aveva riportato la piena assoluzione rispetto ai reati che gli erano stati contestati.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il signor -OMISSIS- con due motivi nei quali deduce la violazione dell'art. 18 del citato decreto legge nonché il vizio di eccesso di potere.

Secondo la prospettiva del ricorrente, la pronuncia, nella parte in cui ha previsto la prescrizione per alcuni capi di imputazione, deve ritenersi equivalente ad una pronuncia assolutoria; inoltre, l'azione amministrativa sarebbe contraddittoria poiché, in sede istruttoria, la Legione di appartenenza avrebbe espresso parere favorevole alla liquidazione delle spese legali.

3. Si è costituita l'amministrazione intimata difendendo la legittimità dei propri atti e chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 27 maggio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, data la loro evidente connessione.

Essi sono infondati alla luce delle seguenti considerazioni.

5. Per comodità di lettura, va riportato il contenuto dell'art. 18, comma 1, del D.L. n. 67 del 1997, come convertito nella L. n. 135 del 1997.

"Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità".

L'art. 18 sopra riportato attribuisce un peculiare potere valutativo all'Amministrazione con riferimento all'an oltre che al quantum, poiché essa deve verificare se sussistano in concreto i presupposti per disporre il rimborso delle spese di giudizio sostenute dal dipendente, nonché - quando sussistano tali presupposti - se siano congrue le spese di cui sia chiesto il rimborso - con l'ausilio della Avvocatura dello Stato, il cui parere di congruità ha natura obbligatoria e vincolante (Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2017, n. 1266; Sez. IV, 8 luglio 2013, n. 3593).

Per quanto riguarda i presupposti indefettibili per l'applicazione dell'art. 18, la giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato è univoca nel ritenere che debbano concorrere due presupposti e cioè la pronuncia di una sentenza o di un provvedimento del giudice, che abbia escluso definitivamente la responsabilità del dipendente; la sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l'espletamento del servizio e l'assolvimento degli obblighi istituzionali.

Quanto alla pronuncia definitiva sull'esclusione della responsabilità del dipendente, qualora si tratti di una sentenza penale si deve trattare di un accertamento della assenza di responsabilità, anche quando - in assenza di ulteriori specificazioni contenute nell'art. 18 - sia stato applicato l'art. 530, comma 2, del codice di procedura penale (Cons. Stato, Sez. IV, 4 settembre 2017, n. 4176, cit.; Ad. Gen., 29 novembre 2012, n. 20/13; Sez. IV, 21 gennaio 2011, n. 1713, cit.).

L'art. 18, invece, non può essere invocato quando il proscioglimento sia dipeso da una ragione diversa dalla assenza della responsabilità, cioè quando sia stato disposto a seguito dell'estinzione del reato, ad esempio per prescrizione, o quando vi sia stato un proscioglimento per ragioni processuali, quali la mancanza delle condizioni di promovibilità o di procedibilità dell'azione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8143 del 2019; 4 settembre 2017, n. 4176, cit.; Sez. VI, 2005, n. 2041).

Nel caso di specie, dunque, la circostanza che sia stata dichiarata dal giudice penale la intervenuta prescrizione per uno dei capi di imputazione, rende inapplicabile il beneficio del rimborso delle spese legali, secondo la disciplina del citato articolo 18.

Neppure è fondata la censura di irragionevolezza prospettata in quanto l'organo tecnico cui la legge attribuisce il potere di esprimersi sulla richiesta di rimborso è l'Avvocatura dello Stato e, pertanto, sono irrilevanti eventuali pareri che siano stati acquisiti nel corso dell'istruttoria da parte di altri organi.

6. Sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutte le persone nominate.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2020, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Primo Referendario
Angela Fontana, Primo Referendario, Estensore

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